Novità superbonus 110%: Accesso autonomo da strada, cortile, giardino anche di proprietà non esclusiva.

Il D.L. 19/5/2020 coordinato con la Legge 77/2020 ha istituito il nuovo Superbonus 110% per la riqualificazione energetica degli immobili e per il miglioramento sismico. Tra le varie categorie di fabbricati che possono godere del nuovo incentivo sono stati inclusi gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Agosto che ha apportato alcune modifiche alla disciplina del Superbonus 110%.
Tra le varie modifiche è stata introdotta una definizione di accesso autonomo che permette di meglio identificare le unità immobiliari che possono accedere al beneficio in maniera indipendente e con propri massimali si spesa.
In particolare citiamo:
Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 203 del 14 agosto 2020) , coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.». (G.Ufficiale n.253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37)
Come possiamo leggere all’articolo n. 51 comma 3-quater.
All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo
dall’esterno‘ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre
unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che
consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di
proprietà’ non esclusiva».
Questa importante modifica apre la strada anche a numerosi edifici che potranno accedere al Superbonus in modo autonomo e indipendente dalle altre unità immobiliari con le quali si condividono corti, cortili, giardini a comune, fermo restando tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.
Estratto del testo del decreto:
Art. 51
Piccole opere e interventi contro l’inquinamento
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’articolo 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 14-bis e’ sostituito dal seguente: «14-bis. Per
stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di
potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento
delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita’,
nonche’ per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall’anno
2021 e’ autorizzato, nello stato di previsione del Ministero
dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per la
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del
Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun
anno, e’ assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000
abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160
milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2034. Il comune beneficiario del
contributo di cui al presente comma e’ tenuto ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori
di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il
medesimo contributo e’ revocato, in tutto o in parte, entro il 15
giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno. Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che
hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita’ ai comuni con data
di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto
periodo sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;
b) il comma 14-ter e’ sostituito dal seguente: «14-ter. A
decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e’ istituito
un fondo dell’importo di 41 milioni di euro per l’anno 2021, 43
milioni di euro per l’anno 2022, 82 milioni di euro per l’anno 2023,
83 milioni di euro per l’anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l’anno 2034 e 40
milioni di euro a decorrere dall’anno 2035, destinato alle finalita’
di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’
definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono
stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del
perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri
sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla
procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita’ dei
processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).»
c) il comma 14-quater e’ sostituito dal seguente: «14-quater.
All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si
fa fronte con tutte le risorse per contributi dall’anno 2020, non
ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell’ambito
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche’ con le risorse di cui all’articolo
24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le
disposizioni del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
1-bis. Per l’anno 2020 il termine di cui all’articolo 1, comma 32,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ prorogato al 15 novembre
2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso
articolo 1 e’ prorogato, per l’anno 2020, al 15 dicembre 2020.
1-ter. Al fine di contenere l’inquinamento e il dissesto
idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l’aliquota dell’imposta di
registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di
terreni agricoli, di cui all’articolo 1, comma 1, terzo capoverso,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e’ ridotta all’1
per cento per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l’imposta puo’ essere
inferiore a 1.000 euro.
1-quinquies. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di cui al
comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno
all’imboschimento deve essere resa dall’acquirente nell’atto di
acquisto. L’acquirente deve altresi’ dichiarare l’impegno a mantenere
tale destinazione d’uso per un periodo non inferiore a trenta anni e
a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall’acquisto, con
una densita’ non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di
mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte
nella misura ordinaria, nonche’ una sovrattassa pari al 30 per cento
delle stesse imposte.
1-sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito
della proprieta’ dei terreni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies,
il vincolo di destinazione d’uso di cui al comma 1-quinquies decade
dopo trenta anni dalla data dell’atto traslativo a titolo oneroso per
il quale e’ stata applicata l’aliquota ridotta di cui al comma 1-ter.
1-septies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1-ter
a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
114, comma 4, del presente decreto.
2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della
qualita’ dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della
mobilita’, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale
dell’energia, nonche’ interventi per la riduzione delle emissioni
nell’atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei
valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043, e della complessita’ dei processi di conseguimento degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita’ di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, che individua la pianura padana quale area geografica con una
particolare situazione di inquinamento dell’aria, le risorse per
l’anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell’articolo 30
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 112-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «trasferite» sono
aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo le parole «l’emergenza»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ ai sensi di norme di legge
dello Stato per contributi agli investimenti».
3-bis. Al comma 4 dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, le parole: “eluato conforme alle
concentrazioni fissate in tabella 5a dell’Allegato 4″ sono sostituite
dalle seguenti: “eluato conforme alle concentrazioni fissate in
tabella 5 dell’Allegato 4″.
3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis
dell’allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le
parole: “I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di
cui alla tabella 1 dell’Allegato P” sono sostituite dalle seguenti:
“I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla
tabella 1B dell’Allegato 3″.
3-quater. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo
dall’esterno‘ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre
unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che
consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di
proprieta’ non esclusiva».
3-quinquies. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 13-bis e’ inserito il seguente:
«13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli
abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano
degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni
dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i
relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono
riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati
dai medesimi interventi».
3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui
all’articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanita’
21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la
percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal
comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette
bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato
articolo 13-ter.
3-septies. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il citato decreto 21 marzo 1973,
adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.
3-octies. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e’ incrementato di 3,6 milioni di euro per
l’anno 2022.
3-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati
in 9,5 milioni di euro per l’anno 2021 e in 1,6 milioni di euro per
l’anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l’anno
2022.
3-decies. All’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono
assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita
dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle
acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda
superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui
all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
fermi restando gli oneri per l’utilizzo delle acque pubbliche
stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili»;
b) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. L’applicazione del comma 7 e’ estesa alle piccole
utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis».
3-undecies. Fermo restando il rispetto del principio
dell’equilibrio di bilancio, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del
ciclo economico in conseguenza dell’epidemia da COVID-19 stimolando
l’economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di
gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento
della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, purche’ sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi
previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti
verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a
garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa
stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso
precluso l’utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in
conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.