La sicurezza degli impianti a servizio degli edifici è materia di primaria importanza. Il progetto e la realizzazione degli impianti devono essere affidati a personale competente e al termine dei lavori la ditta installatrice è tenuta a rilasciare una apposita dichiarazione di conformità (DI.CO.)
La vecchia legge 46/90 è stata superata con l’entrata in vigore del D.M. 37/08 che ad oggi regola la materia inerente la sicurezza degli impianti.
In particolare il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008, “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.”, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 61 del 12/03/2008 ed è entrato in vigore il 27/03/2008.
I punti principali su cui si basa tale decreto sono: la progettazione degli impianti, la realizzazione degli stessi da parte di sole imprese abilitate con dei requisiti tecnici ben precisi, la documentazione a corredo degli impianti realizzati, quali DI.CO, DI.RI, le sanzioni per chi non rispetta le specifiche richieste dal D.M. 37/08.
Nelle varie sezioni del sito inerenti la sicurezza degli impianti negli edifici troverete molte informazioni sui vari aspetti del decreto e sulle implicazioni al fine di una corretta gestione degli immobili.
Inoltre potete consultare il D.M. 37/08 seguendo il seguente collegamento nella sezione leggi e norme del sito.