Isolamento del tetto, coibentazione della copertura e Superbonus 110%

Rifacimento del tetto e Superbonus 110%

Coibentazione del tetto e superbonus 110%

Con il D.L. 19/5/2020 Decreto Rilancio e la relativa legge di conversione 77/2020 è stato lanciato il nuovo meccanismo di incentivi per l’edilizia e il risparmio energetico detto Superbonus. Le aliquote di detrazione sono state portate al 110% per una serie di interventi (chiamati in gergo Trainati e Trainanti) che portano ad un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Il superbonus 110% riguarda anche le opere strutturali (Sismabonus) e i due meccanismi permettono di ristrutturare le proprie abitazioni o i condomini con la possibiltà di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute oppure di cedere il credito a enti o istituti bancari.

L’isolamento termico del tetto

Tra gli interventi che sono maggiormente richiesti dai cittadini vi è il rifacimento del tetto con l’inserimento in copertura di materiali isolanti che permettono una buona coibentazione dal caldo e dal freddo. Nella sua prima formulazione però la normativa non permetteva tale intervento se sotto era presente una soffitta o un sottotetto non riscaldato, in quanto vi era il presupposto che si dovesse isolare la superficie che separa gli ambienti caldi dell’unità immobiliare dal sottotetto freddo, non riscaldato. Per questo motivo l’intervento di rifacimento del tetto con isolamento termico non era incentivato al 110% nè come intervento trainante nè come intervento trainato in presenza di ambienti freddi sottostanti. Questa specifica portava dunque i progettisti e i proprietari ad optare per una coibentazione dell’ultimo solaio anziché porre l’attenzione sulla falda sovrastante.

Incentivo al 110% anche per la coibentazione del tetto

Con la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30/12/2020 n. 178), in vigore dal 1/1/2021 sono state apportate alcune modifiche riguardanti il Superbonus 110%, in particolare il legislatore è intervenuto su alcuni aspetti che coinvolgono l’Ecobonus potenziato.

Tra le varie modifiche è stata introdotta la possibilità di fruire dell’incentivo in Superbonus 110% anche sull’isolamento termico del tetto pur in presenza di un sottotetto o soffitta non riscaldati.

Questo intervento apre la strada a molti interventi di ristrutturazione delle falde del tetto con l’inserimento di materiali isolanti specifici per la coibentazione della copertura.

Si riporta qui di seguito l’emendamento che è stato approvato in sede di Legge di Bilancio 2021:

… alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;

Aggiornamento: l’ENEA si è espressa sull’argomento inserendo alcuni vincoli sul concetto di percentuale disperdente escludendo dal calcolo del 25% le coperture non disperdenti, si rimanda quindi alla FAQ ENEA per maggiori informazioni sull’argomento.


A chi rivolgersi:

Studio Luminance Progetti, specializzato in progetti e pratiche per Superbonus 110%.

Attivato l’invio delle pratiche ENEA per le ristrutturazioni

Invio pratica ENEA (detrazioni del 50%) per gli interventi di ristrutturazione

ENEA ristrutturazioni

Come indicato nella legge di bilancio 2018 è stata attivata dall’ENEA la procedura per l’invio delle pratiche relative  alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell’art.16 bis del D.P.R. 917/86 e s.m.i T.U.I.R.  per edifici di tipo residenziale (da non confondere con gli incentivi di tipo ecobonus / riqualificazione energetica introdotti dalla legge finanziaria).

E’ quindi diventato obbligatorio l’invio della pratica ENEA anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia e altri interventi di tipo impiantistico che conseguono un risparmio energetico.

In particolare, secondo quanto comunicato dall’ENEA, è obbligatorio l’invio della pratica per i seguenti interventi:

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno
  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi
  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • micro cogeneratori (Pe<50kWe)
  • scaldacqua a pompa di calore
  • generatori di calore a biomassa
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
  • installazione di impianti fotovoltaici

Inoltre:

  • Elettrodomestici (forno, frigorifero, lavastoviglie, piano cottura elettrico, lavasciuga, lavatrice) se abbinati a lavori edilizi

Molti degli interventi proposti, in particolare quelli che riguardano la parte impiantistica, vengono incentivati con questo tipo di detrazione anche se non rappresentano in realtà dei veri e propri interventi di ristrutturazione intesi come lavori edili ma portano ad un risparmio energetico.

Per edifici di tipo non residenziale è possibile usufruire degli incentivi di tipo Ecobonus (detrazioni del 50% / 65% a seconda dei casi). A tal proposito si legga la nostra scheda: ecobonus e detrazioni 2018

A chi rivolgersi:

Per la preparazione e l’invio della pratica ENEA è possibile rivolgersi a Studio tecnico e termotecnico Luminance ® Progetti

Procedura on-line per linvio della pratica ENEA, tutta Italia.

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Richiesta preventivo per pratica ENEA

Richiesta pratica e comunicazione ENEA:

>> Invio pratica ENEA per detrazioni fiscali

 

Invio ENEA per ristrutturazione

Invio pratica ENEA per detrazioni 50% interventi di ristrutturazione (bonus casa)

Invio pratica ENEA per ristrutturazione

La legge di bilancio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29.12.2017 (Legge 27.12.2017 n.205).

Il testo di legge ha modificato in parte l’assetto e le percentuali di incentivo per alcuni interventi che conseguono un risparmio energetico.

Tale nuovo testo di legge ha inoltre introdotto un nuovo adempimento in relazione agli incentivi statali riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazioni 50%) e l’installazione di alcuni tipi di impianti e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

In particolare diviene obbligatorio l’invio di una pratica all’ENEA per gli interventi di ristrutturazione che portano al conseguimento di un risparmio energetico. A tal proposito si ricorda che questi interventi non sono quelli riconducibili all’Eco-bonus / risparmio energetico (65%-50%) ma sono gli interventi che godono dell’incentivo del 50% (ex 36%) per i quali è stato introdotto questo nuovo adempimento. (art. 16-bis del TUIR, DPR 917/86 e s.m.i.)

Al momento non è ancora possibile procedere con la preparazione e l’invio di questa pratica ENEA in quanto non è stato ancora attivato il software operativo, per cui i 90 giorni di tempo per l’invio decorreranno da quando sarà attivato il sistema informatico che viene gestito dall’ENEA anche per gli interventi che sono stati eseguiti durante l’anno.

Il sistema è attualmente in fase di test. Presumibilmente si potrà procedere dal mese di Settembre, ma non abbiamo al momento alcuna data certa.

A chi rivolgersi per l’invio della pratica ENEA per le ristrutturazioni

Studio tecnico Luminance (r), disbrigo e invio pratiche ENEA, servizio telematico per tutta Italia.

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Gestione e invio pratiche ENEA per detrazioni fiscali in ecobonus e interventi di ristrutturazione, per contatti e informazioni seguire il link sottostante:

Invio pratica ENEA interventi di ristrutturazione

 

Pratica ENEA per ristrutturazione

Detrazioni fiscali per ristrutturazione: invio pratica ENEA nel 2018

ENEA ristrutturazioni

Fino al 2017 la pratica ENEA è stata necessaria per ottenere le detrazioni fiscali per risparmio energetico (incentivi fiscali ecobonus), la percentuale di detrazione era fissata al 65% per tali tipologie di interventi poi scesa al 50% in alcuni casi dal 1 Gennaio 2018.

Con la nuova legge di bilancio 2018 l’invio della pratica ENEA è diventato obbligatorio anche per gli interventi di ristrutturazione (detrazioni 50% per ristrutturazione edilizia, ex 36%) infatti è stato introdotto tale adempimento “al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati“.

Ad oggi però non è stato ancora reso disponibile il servizio on-line per procedere con l’invio della pratica ENEA per interventi di ristrutturazione, nè è stato chiarito quali informazioni devono essere fornite con l’invio della pratica nè quali sono le tempistiche da rispettare.

A tale proposito si riporta qui di seguito una comunicazione ENEA in merito.

In relazione alla novità introdotta dalla legge di bilancio 2018 sulla trasmissione degli interventi di ristrutturazione edilizia, (al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati), l’ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche da rispettare. Non appena ricevute le indicazioni necessarie, l’Agenzia predisporrà il sistema informativo per consentire agli utenti la trasmissione dei dati e ne darà la più ampia comunicazione possibile al pubblico. Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera h.

Presto vi daremo notizie più precise su questo nuovo adempimento che riguarderà un numero importante di interventi ristrutturazione al fine di ottenere le detrazioni fiscali.

A chi rivolgersi:

Si ricorda inoltre che alla pagina relativa all’invio della pratica ENEA curata dallo Studio tecnico Luminance (c) è possibile inoltrare la propria richiesta agli specialisti on-line al fine di evadere le pratiche per via telematica.

Richiedi subito un preventivo senza impegno per la pratica ENEA:

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Per ulteriori informazioni cliccare sul link seguente:

Invio pratica e comunicazione ENEA 

La ristrutturazione degli immobili: manutenzione ordinaria

La ristrutturazione degli immobili esistenti: manutenzione ordinaria

Ristrutturazione e manutenzione ordinaria

Il parco edilizio esistente è caratterizzato perlopiù da immobili risalenti agli anni della massima espansione edilizia, in particolare nelle periferie delle grandi città del nostro paese. Si tratta di interi quartieri nati e sviluppati dagli anni ’60-’70 fino alla fine degli anni ’80 e primi anni ’90.

Ad oggi ci troviamo quindi alle prese con immobili oramai datati, sia da un punto di vista architettonico, ma anche in relazione alle questioni di tipo energetico, impiantistico, funzionale. Nasce dunque l’esigenza di rivedere gli immobili esistenti tramite opportuni interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano spesso sia la distribuzione degli spazi interni sia gli impianti termici, elettrici, gas sia la riqualificazione energetica e rifacimenti minori quali le finiture e la manutenzione ordinaria.

Vedremo in vari articoli quali sono le differenze tra i vari tipi di intervento e come queste tipologie diverse di ristrutturazioni sono classificate in base alla normativa vigente da un punto di vista urbanistico ed edilizio.

Indice

  • Le tipologie di lavori di ristrutturazione
  • Interventi di manutenzione ordinaria
  • Esempi di manutenzione ordinaria

Varie tipologie di ristrutturazione

Con il termine “ristrutturazione” si intende comunemente indicare tutta una serie di interventi e lavori edili che riguardano gli immobili ma in realtà ogni fattispecie trova una sue precisa collocazione da un punto di vista normativa e si distinguono varie tipologie quali ad esempio: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione.

Quali interventi sono riconducibili alla manutenzione ordinaria ?

Da un punto di vista legislativo occorre rifarsi al Testo Unico dell’Edilizia (TUE) per trovare la definizione di manutenzione ordinaria. Ebbene all’ Art. 1 Comma 3 troviamo la seguente definizione:

Interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Leggendo la definizione riportata sul Testo Unico dell’Edilizia appare subito chiaro che si parla di interventi che riguardano le “finiture” degli edifici, peraltro non viene specificato il tipo di edifici o la loro destinazione d’uso per cui la definizione ha una validità molto ampia e riguarda in generale tutto il parco edilizio esistente. Si parla quindi di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture. Il concetto di “riparare o rinnovare” le finiture ci sembra molto chiaro e semplice, alla base della manutenzione ordinaria vi è quindi il concetto di “riparare” qualcosa che si è logorato o rovinato magari con il tempo e si interviene per mantenere la sua funzione senza introdurre elementi di novità, sia nelle strutture o nella forma.

Anche per quel che riguarda gli impianti tecnologici (ad es. impianti termici o elettrici) si parla di opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Quindi anche per quel che riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici il legislatore ha rimarcato il concetto di “mantenere in efficienza” ossia interventi di riparazione che non portino novità o modifiche sostanziali rispetto a ciò che è esistente o già in opera.

Alcuni esempi di interventi di manutenzione ordinaria

La definizione di manutenzione ordinaria secondo il Testo Unico dell’Edilizia risulta molto ampia e nel tempo sia gli enti locali o l’Agenzia delle Entrate hanno stilato delle liste di possibili interventi più o meno concordanti.

Ad esempio nella recente guida dell’Agenzia delle Entrate riguardo le detrazioni fiscali (per la manutenzione ordinaria sono previste le detrazioni solo per le parti comuni degli edifici) vengono elencati i seguenti interventi come manutenzione ordinaria:

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni,  l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

 

 

 

Come ottenere le detrazioni per ristrutturazione nel 2018

Le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni nel 2018: come ottenerle?

Detrazioni per ristruttrazioni edilizie 2018

Le Legge di Bilancio 2018 è stata approvata da poco e molti sono i provvedimenti contenuti in materia fiscale, economica e normativa. In particolare sono stati prorogati gli incentivi statali per le ristrutturazioni per il 2018.

Negli ultimi anni le procedure per ottenere le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sono state molto semplificate e uno dei principali adempimenti da parte del beneficiario è quello di effettuare i pagamenti tramite il bonifico apposito per ristrutturazione edilizia e ottemperare in maniera corretta a tutti gli adempimenti urbanistici e di sicurezza relativi ai lavori.

Occorrerà poi conservare le fatture e le ricevute dei bonifici effettuati insieme a : domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
oppure le ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta
le delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli eventuali interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese, una eventuale dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi.

Occorre anche conservare una copia delle pratiche edilizie quali permessi, SCIA, CILA o altre concessioni, autorizzazioni, oppure se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Per altre informazioni su detrazioni fiscali e ristrutturazioni edilizie è possibile consultare anche le pagine seguenti:

Come effettuare il bonifico per le detrazioni fiscali per ristrutturazione

Guida sintetica : Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni

Come non perdere le detrazioni fiscali per ristrutturazione

Le detrazioni fiscali

Una volta terminati i lavori e pagati tutti gli interventi di ristrutturazione effettuati occorrerà poi rivolgersi al proprio commercialista o CAF o amministrazione per portare in detrazione le spese effettuate in base alla normativa attuale. Al momento la detrazione spetta in percentuale del 50% sulle spese effettivamente sostenute per il lavori. Tale quota viene portata in detrazione in 10 anni con 10 quote di uguale valore. In pratica l’incentivo viene spalmato su 10 anni. Attenzione però ad alcuni errori che possono comportare la perdita del diritto agli incentivi per ristrutturazione, ad esempio la detrazione non è riconosciuta e l’importo eventualmente fruito viene richiesto indietro dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate quando non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria, oppure i pagamenti dei lavori non sono stati eseguiti tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Importante
In merito a questo ultimo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%.

In parole povere lo Stato vuole incassare subito l’8% per poter concedere poi il beneficio.

Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.

Ovviamente la norma e i successivi sviluppi mirano a rendere ben tracciabile il pagamento e ad assicurare la corretta fatturazione degli interventi che poi godono degli incentivi fiscali.

Altre mancanze che possono portare alla perdita delle detrazioni così come riportate sulla Guida dell’ADE:
– non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
– non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
– le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie
comunali (opere abusive o difformi dai titoli edilizi)
– sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).

Per maggiori chiarimenti e informazioni più precise si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate.

IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni. A chi e per quali interventi spetta?

IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni in edilizia

Negli ultimi anni sono stati introdotti molti incentivi per il rilancio del settore dell’edilizia in Italia. Accanto alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e per gli interventi di risparmio energetico è stato anche introdotto un regime IVA agevolato al 10% per favorire la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili.

Ma quando spetta l’IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni e per quali tipi di interventi?

Occorre distinguere vari casi e tipologie di intervento:

Manutenzione ordinaria e straordinaria:

La prestazione dei servizi (ad es. manodopera) degli artigiani o ditte che eseguono i lavori su immobili di tipo residenziale (ad es. abitazioni) è soggetta all’IVA agevolata al 10% nei casi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.

In quanto ai materiali (beni) che vengono forniti durante i lavori, questi godono dell’IVA al 10% solo se vengono forniti nell’ambito del contratto d’appalto, ossia vengono pagati dai committenti alla ditta o a chi svolge il lavoro. Non è quindi possibile applicare l’IVA al 10% se i materiali vengono acquistati direttamente dai committenti senza passare dall’artigiano o dalla ditta che svolge i lavori.

Per i beni che vengono detti “significativi”, come ad esempio infissi, caldaie, ascensori, videocitofoni, condizionatori, VMC, sanitari, rubinetterie, impianti antifurto ecc… l’IVA al 10% può essere applicata solo fino al raggiungimento di quanto speso per la manodopera. Al resto va applicata l’aliquota piena, ad oggi il 22%.

Non è quindi possibile utilizzare l’agevolazione IVA se i prodotti/materiali vengono acquistati da fornitori che non eseguono i lavori sull’immobile oppure per i beni che vengono acquistati direttamente dal committente.

Le parcelle dei professionisti, ad es. architetto, studio tecnico, ingegnere, non possono riportare l’IVA agevolata al 10%.

Anche le ditte che operano in sub-appalto dovranno utilizzare l’aliquota IVA corrente (al momento 22%) per le fatture al contractor principale.

Ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo

Nel caso di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo le regole per l’applicazione dell’IVA agevolata in edilizia sono un pò diverse.

In particolare, la manodopera (e la prestazione di servizi in generale) è sempre soggetta all’IVA agevolata al 10%.

I beni e i materiali, ad esclusione delle materie prime e i semilavorati, godono dell’agevolazione IVA al 10% sia che vengano acquistati direttamente dal committente sia che vengano forniti dalle ditte o dagli artigiani che svolgono il lavoro.