Le categorie catastali

I beni immobili sono classificati al catasto secondo alcune macro-categorie: Immobili ordinari, gli immobili a destinazione speciale, immobili a destinazione particolare e categorie fittizie. Ad ogni categoria è associato un codice alfanumerico.

Di seguito riportiamo la lista delle categorie e i relativi codici:

Immobili a destinazione ordinaria

GRUPPO A

A/1 – Abitazioni di tipo signorile A/2 – Abitazioni di tipo civile A/3 – Abitazioni di tipo economico A/4 – Abitazioni di tipo popolare A/5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 – Abitazioni di tipo rurale A/7 – Abitazioni in villini A/8 – Abitazioni in ville A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici A/10 – Uffici e studi privati A/11 – Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

GRUPPO B

B/1 – Collegi e convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme B/2 – Case di cure ed ospedali (quando per le loro caratteristiche risultano comparabili con le unità tipo di riferimento) B/3 – Prigioni e riformatori B/4 – Uffici pubblici B/5 – Scuole, laboratori scientifici B/6 – Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9 B/7 – Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti B/8 – Magazzini sotterranei per deposito derrate

GRUPPO C

C/1 – Negozi e botteghe C/2 – Magazzini e locali di deposito C/3 – Laboratori per arti e mestieri C/4 – Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/5 – Stabilimenti balneari e di acque curative C/6 – Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse C/7 – Tettoie chiuse o aperte

Immobili a destinazione speciale

GRUPPO D

D/1 – Opifici D/2 – Alberghi e pensioni D/3 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili D/4 – Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento) D/5 – Istituti di credito, cambio ed assicurazione (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento) D/6 – Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento) D/7 – Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D/8 – Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D/9 – Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi al suolo: ponti privati soggetti a pedaggio D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

Immobili a destinazione particolare

GRUPPO E

E/1 – Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei E/2 – Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio E/3 – Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E/4 – Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche E/5 – Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze E/6 – Fari, semafori, torri per rendere l’uso pubblico l’orologio comunale E/7 – Fabbricati destinati all’uso pubblico dei culti E/8 – Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia E/9 – Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

Categorie fittizie

GRUPPO F

F/1 – Area urbana F/2 – Unità collabente F/3 – Unità in corso di costruzione F/4 – Unità in corso di definizione F/5 – Lastrico solare F/6 – Fabbricato in attesa di dichiarazione

Relazione compravendita: protocollo d’intesa tra ingegneri e notai

protocollo CNI-CNN
protocollo CNI-CNN

Un investimento immobiliare rappresenta sempre un importante passo sia per i privati sia per aziende, società, enti. Accanto alla valutazione economica occorre però affiancare una attenta e precisa analisi tecnica.

Infatti il nostro patrimonio edilizio è stato interessato negli anni da una lunga serie di interventi normativi che hanno modificato il quadro legislativo e tecnico e spesso l’investitore si trova davanti a immobili che per vario motivi possono presentare delle difformità o non essere a posto da un punto di vista catastale oppure edilizio-urbanistico.

E’ sempre altamente consigliato rivolgersi a un professionista o studio tecnico in grado di svolgere una analisi preliminare del bene al fine di accompagnare le parti e supportare il notaio fino al rogito.

Il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e il CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) hanno dunque siglato un protocollo d’intesa al fine di favorire l’utilizzo di una perizia tecnica (o relazione tecnica per compravendita), redatta da un ingegnere libero professionista, nella quale risulti l’esatta descrizione degli immobili, la conformità catastale allo stato di fatto e l’esame edilizio e urbanistico degli stessi, a supporto dell’attività del notaio.

Inoltre è stato indicato un contenuto minimo per la relazione tecnica di compravendita al fine di fornire uno strumento valido alle parti che si avviano alla negoziazione.

Si consiglia di incaricare il tecnico per tempo, se possibile prima del compromesso o preliminare, al fine di evitare disguidi, ritardi o cause civili dovute ad eventuali problemi tecnici in relazione all’immobile di interesse.

 

La conformità catastale nelle compravendite immobiliari

Catasto

Una compravendita immobiliare è sempre un momento molto importante e sentito sia dal venditore che dall’acquirente. Qualunque sia l’entità dell’investimento immobiliare da affrontare, l’acquirente dovrà analizzare con attenzione le caratteristiche tecniche del bene e valutare con attenzione la conformità urbanistica e catastale per non trovarsi poi in futuro con situazioni da sanare e/o da regolarizzare con spese, preoccupazioni, difficoltà.

E’ sempre consigliabile rivolgersi a un professionista del settore o studio tecnico in grado di valutare correttamente se l’immobile è a norma oppure se vi è necessità di intervenire per sanare situazioni non regolari.

In particolare, l’art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con legge 30 luglio 2010 n. 1221 riporta le seguenti specifiche:

“All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ aggiunto il seguente comma:
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto
il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali
su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.”

Risulta quindi necessario che un tecnico professionista analizzi con attenzione prima dell’atto, o meglio ancor prima del compromesso, la documentazione catastale esistente e l’immobile nel suo stato attuale al fine di documentare la reale conformità catastale del bene. Il venditore potrà così dichiarare la conformità catastale sulla base delle analisi svolte dal tecnico incaricato oppure potrà far redigere una attestazione di conformità da allegare all’atto al momento del rogito.

Nella nostra sezione normativa e leggi è possibile consultare il testo della Legge n. 52 del 27 febbraio 1985.