Isolamento del tetto, coibentazione della copertura e Superbonus 110%

Rifacimento del tetto e Superbonus 110%

Coibentazione del tetto e superbonus 110%

Con il D.L. 19/5/2020 Decreto Rilancio e la relativa legge di conversione 77/2020 è stato lanciato il nuovo meccanismo di incentivi per l’edilizia e il risparmio energetico detto Superbonus. Le aliquote di detrazione sono state portate al 110% per una serie di interventi (chiamati in gergo Trainati e Trainanti) che portano ad un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Il superbonus 110% riguarda anche le opere strutturali (Sismabonus) e i due meccanismi permettono di ristrutturare le proprie abitazioni o i condomini con la possibiltà di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute oppure di cedere il credito a enti o istituti bancari.

L’isolamento termico del tetto

Tra gli interventi che sono maggiormente richiesti dai cittadini vi è il rifacimento del tetto con l’inserimento in copertura di materiali isolanti che permettono una buona coibentazione dal caldo e dal freddo. Nella sua prima formulazione però la normativa non permetteva tale intervento se sotto era presente una soffitta o un sottotetto non riscaldato, in quanto vi era il presupposto che si dovesse isolare la superficie che separa gli ambienti caldi dell’unità immobiliare dal sottotetto freddo, non riscaldato. Per questo motivo l’intervento di rifacimento del tetto con isolamento termico non era incentivato al 110% nè come intervento trainante nè come intervento trainato in presenza di ambienti freddi sottostanti. Questa specifica portava dunque i progettisti e i proprietari ad optare per una coibentazione dell’ultimo solaio anziché porre l’attenzione sulla falda sovrastante.

Incentivo al 110% anche per la coibentazione del tetto

Con la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30/12/2020 n. 178), in vigore dal 1/1/2021 sono state apportate alcune modifiche riguardanti il Superbonus 110%, in particolare il legislatore è intervenuto su alcuni aspetti che coinvolgono l’Ecobonus potenziato.

Tra le varie modifiche è stata introdotta la possibilità di fruire dell’incentivo in Superbonus 110% anche sull’isolamento termico del tetto pur in presenza di un sottotetto o soffitta non riscaldati.

Questo intervento apre la strada a molti interventi di ristrutturazione delle falde del tetto con l’inserimento di materiali isolanti specifici per la coibentazione della copertura.

Si riporta qui di seguito l’emendamento che è stato approvato in sede di Legge di Bilancio 2021:

… alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;

Aggiornamento: l’ENEA si è espressa sull’argomento inserendo alcuni vincoli sul concetto di percentuale disperdente escludendo dal calcolo del 25% le coperture non disperdenti, si rimanda quindi alla FAQ ENEA per maggiori informazioni sull’argomento.


A chi rivolgersi:

Studio Luminance Progetti, specializzato in progetti e pratiche per Superbonus 110%.

Novità Superbonus 110%: Circolare Agenzia delle Entrate

Circolare Agenzia delle Entrate: Superbonus 110%

Dopo l’uscita dei decreti attuativi e della Guida dell’Agenzia delle Entrate in merito al Superbonus, sono arrivati molti chiarimenti e dettagli per gli addetti ai lavori da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova circolare entra nel merito di molti aspetti inerenti la platea dei beneficiari, la tipologia di immobili che possono godere del nuovo incentivo del 110%, gli interventi che possono essere realizzati e inoltre viene spiegato in maniera chiara il meccanismo della cessione del credito e lo sconto in fattura.

Con questo documento di conclude l’iter normativo relativo al nuovo Superbonus del 110% (ecobonus + sismabonus) che era iniziato con il Decreto Rilancio e si è concluso con i vari Decreti Attuativi del MISE e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Qui di seguito è possibile consultare la Circolare relativa al superbonus 110%:

Superbonus_circolare_ade

A chi rivolgersi per ottenere gli incentivi del 110%

La normativa relativa al Superbonus 110% è molto complessa e la definizione degli obiettivi energetici da raggiungere per ottenere il superbonus non è semplice da calcolare. In particolare occorre che l’insieme degli interventi effettuati porti ad un salto di due classi energetiche da verificare tramite APE pre e post intervento. Prima di iniziare i lavori occorre eseguire un’analisi energetica preliminare al fine di stabilire quanti e quali opere realizzare per raggiungere tale obiettivo. Si consiglia quindi di rivolgersi a un termotecnico professionista in grado di guidare l’utente in tutte le fasi del procedimento tecnico amministrativo inerente il superbonus 110%.

Per la Toscana è possibile contattare il nostro referente termotecnico:

Referente esperto termotecnico per superbonus 110%:

Ing. Matteo Paoletti

Mobile: 3389486390 (orario ufficio)

E-mail: studio@luminance.it

Sito web: Termotecnico per superbonus 110%

 

Al via il superbonus 110%. Legge 77/2020 conversione del Decreto Rilancio

Superbonus 110% e interventi agevolati

Il Decreto Rilancio è stato convertito in legge in questi giorni. Sono state apportate alcune modifiche in fase di conversione ma in generale lo schema di principio non è stato cambiato in maniera incisiva. Le categorie di intervento che godono dello speciale superbonus del 110% sono rimaste più o meno invariate, è stata ampliata la platea dei possibili beneficiari e introdotti alcuni piccoli aggiustamenti sui massimali da poter portare in detrazione.

Si allega qui sotto gli articolo di interesse della Legge 77/2020:

Superbonus_110_Legge_77_2020

Pratiche, adempimenti e asseverazioni ENEA per il superbonus 110%

Pratiche e adempimenti per il Superbonus del 110%

 

In questi giorni vengono presentate alcune bozze preliminari riguardanti il superbonus del 110% per i lavori di ristrutturazione che comportano miglioramenti energetici.

Dalle bozze che circolano in rete (in attesa dei promessi Decreti attuativi che dovrebbero arrivare in 30 giorni circa) sembrano confermate le ipotesi che già avevamo introdotto in precedenti articoli.

In particolare chi vorrà approfittare del nuovo superbonus 110% per risparmio energetico dovrà contattare un termotecnico professionista al fine di presentare tutte le pratiche necessarie per ottenere il beneficio:

Pratiche necessarie per il superbonus 110%

  • Relazione tecnica ai sensi del DM 16/6/2015 “requisiti minimi” da presentare al Comune ai sensi della Legge 10/91  (pratica termotecnica)
  • Eventuali pratiche edilizie (CILA, SCIA, ecc…) necessarie in base al tipo di intervento da realizzare
  • Asseverazione di un termotecnico professionista che attesti la rispondenza degli interventi con quanto stabilito dalla normativa tecnica a riguardo e con i prezzi standard riferibili all’intervento.
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica) da produrre prima dell’inizio dei lavori che attesti la classe energetica dell’edificio ante operam
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica) da produrre dopo i lavori che attesti la classe energetica dell’edificio post operam (occorre effettuare un salto di due classi energetiche)
  • Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorrerà inoltrare la pratica ENEA con i dati contenuti nella scheda descrittiva degli interventi. I dati da indicare sono quelli contenuti negli allegati C e D alla bozza del decreto (in attesa di eventuali modifiche e conferme). Si tratta di informazioni tecniche che servono ad identificare la tipologia dell’edificio o di impianto su cui sono stati realizzati i lavori e il contribuente che sostiene le spese.
  • All’Enea bisognerà anche trasmettere l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

A chi rivolgersi per ottenere il superbonus del 110%:

Per Firenze, Prato, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno:

Studio termotecnico Ing. Matteo Paoletti: Pratiche, asseverazioni ENEA per Superbonus 110%

 

Requisiti e pratiche per il superbonus del 110%

Adempimenti e specifiche per il superbonus 110%

Il Decreto Rilancio 2020 ha introdotto una nuova tipologia di incentivo statale per il risparmio energetico e i lavori di adeguamento anti sismici.

Il nuovo superbonus per il risparmio energetico o ecobonus del 110% è stato introdotto al fine di incentivare tutti gli interventi di risparmio energetico ma con precise specifiche di “ingresso”, ossia alcuni tipi di intervento che permettono di accedere alla procedura portando poi con sè la possibilità di incentivare anche gli altri interventi previsti dall’ecobonus ma con una aliquota del 110% e un periodo di rientro di 5 anni anzichè 10.

Nel nostro precedente articolo sul nuovo superbonus del 110% avevamo introdotto la misura, qui di seguito elenchiamo i principali adempimenti e le pratiche necessarie per ottenere il superbonus ecobonus 110%:

  • Miglioramento energetico: gli interventi previsti dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 (ex Legge 10’/91) e assicurare un salto di minimo due classi energetiche.
  • Il visto di conformità: occorrerà anche tale adempimento in merito ai dati relativi alla documentazione. Con tale visto si attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all’opzione scelta andranno comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente.

 

  • Interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus del 110%): occorrerà una asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi (DM 26 giugno 2015) e della congruità delle spese effettuate per gli interventi agevolati, rilasciata da un termotecnico abilitato. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all’Enea secondo modalità che saranno definite successivamente.
  • Attestati di prestazione energetica APE prima e dopo i lavori: Per ottenere le agevolazioni ecobonus 110% occorrerà anche la consulenza di un termotecnico per la preparazione e il rilascio di due APE, il primo con i dati ante operam e il secondo post operam. I due attestati serviranno al fine di valutare il miglioramento di classe energetica ottenuto con gli interventi effettuati.

A chi rivolgersi:

Per la Toscana, Studio tecnico e termotecnico Luminance Progetti:

Pratiche, progetti, APE e Asseverazione ENEA per Superbonus, ecobonus del 110%

 

Detrazioni ecobonus 110 % decreto rilancio

Gli incentivi ecobonus con detrazione del 110%

Detrazioni fiscali per risparmio energetico 2020. Decreto Rilancio e detrazioni ecobonus del 110%

Con l’emergenza sanitaria abbiamo assistito a una generale crisi economica che ha colpito tutti i settori produttivi e commerciali. Al fine di fornire un supporto economico il Governo ha emanato un decreto legge di urgenza, chiamato Decreto Rilancio in cui sono stai inseriti degli articoli per potenziare l’ecobonus per interventi di risparmio energetico.

La prima versione del decreto rilancio potenzia l’ecobonus portando la percentuale di detrazione al 110% in 5 anni.

Siamo in attesa della versione definitiva che sarà pubblicata a breve in gazzetta ufficiale, per adesso gli interventi che godranno del potenziamento al 110% sono i seguenti:

  • Vengono portati al 110% gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
  • Godranno di una detrazione del 110% in 5 anni anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • Aumentata l’aliquota anche per gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Queste tipologie di intervento si portano dietro anche altri interventi che di per sè erano incentivati con aliquote inferiori (ad es. ecobonus 50% o 65%) che passano così al 110% se effettuati insieme a quelli visti sopra:

L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Gli interventi dovranno garantire un miglioramento energetico di almeno due classi come certificato da un Attestato di Prestazione Energetica (APE) da redigersi prima e dopo l’intervento.

Inoltre gli interventi dovranno essere asseverati da termotecnici abilitati che dovranno inviare all’ENEA la relativa documentazione / pratica.

Si riporta per completezza il testo del decreto legge DL Rilancio:

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,
nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso,
devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di
prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione
prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house
providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall’articolo (da def) in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione.
13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via
telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità
attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Salvo che Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro (da definire) ad euro (da definire). I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a (n da definire) milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689.
L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del visto di conformità di cui al comma 11.

 

Con l’articolo relativo all’efficienza energetica del Decreto Legge DL Rilancio si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

In particolare:
– la disposizione del comma 1 – ponendosi in deroga all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La medesima aliquota di detrazione spetta, ai sensi del comma 2, anche con riferimento agli interventi indicati nel citato articolo 14 del DL 63 del 2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 1;
– il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2;
– nel comma 4 si prevede, in deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi;
– nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 4. Con il successivo comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito;
– la disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con i commi 9 e 10 si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel
comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

 

Requisiti bonus facciate, verifiche e specifiche termotecniche

Bonus facciate, requisiti e verifiche di legge

Cappotto termico e bonus facciate 90%

Il bonus facciate 2020 è un nuovo incentivo fiscale dedicato al rifacimento delle facciate degli edifici ubicati nelle zone classificate da un punto di vista urbanistico come A e B del nostro paese.

Il bonus facciate è disponibile per tutte le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici già esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

La detrazione relativa al bonus facciate è ripartita in 10 rate annuali e l’aliquota è molto alta, ossia del 90% detraibile da IRPEF o IRES, quindi la misura è disponibile sia per le persone fisiche, privati che per le aziende che pagano l’IRES.

Interventi incentivati con il Bonus Facciate

La detrazione del 90% spetta per i seguenti interventi effettuati sulla facciata:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che
    interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio

Bonus facciate e isolamento termico (cappotto termico)

In particolare la terza opzione apre la strada all’incentivazione degli interventi di isolamento termico a cappotto che spesso vengono eseguiti in concomitanza del rifacimento delle facciate ma che con questa nuova legge possono essere effettuati e incentivati con il nuovo Bonus Facciate.

La realizzazione di un isolamento termico della facciata con un cappotto termico è quindi adesso possibile usufruendo del bonus facciate al 90% senza limiti di spesa e con detrazione ripartita in 10 anni.

Sono altresì detraibili le seguenti spese accessorie:

  • le spese per i materiali, la progettazione e le altre prestazioni
    professionali connesse e richieste dal tipo di lavori (progetti pratiche APE ecc…)
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ( le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali tasse e diritti per la richiesta di titoli abitativi edilizi, occupazione del suolo pubblico e oneri accessori).

Requisiti, adempimenti e regole per accedere al Bonus Facciate

Per usufruire del bonus facciate è necessario seguire alcuni adempimenti e specifiche tecniche tra le quali si ricorda:

  • Pagamenti tramite bonifico parlante (come per Bonus Casa o Ecobonus)
  • Chiedere ed ottenere tutte le pratiche edilizie necessarie richieste dalla normativa edilizia ed urbanistica (ad es. SCIA). Qualora la normativa edilizia locale e nazionale non prevedano alcun titolo abilitativo, occorre predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.
  • Per gli interventi di realizzazione di un cappotto termico (sistema di isolamento termico a cappotto per il risparmio energetico) per il quale si richiede il bonus facciate è necessario predisporre la pratica ex Legge 10/91 per l’isolamento termico dell’edificio ai sensi del DM 26/6/2015 requisiti minimi. Tale pratica va predisposta prima di eseguire l’intervento e il termotecnico progettista (ad es. ingegnere) dovrà presentare tale pratica al Comune di appartenenza in concomitanza della pratica edilizia.
  • Per ottenere il bonus facciate sugli interventi di risparmio energetico (isolamento termico a cappotto) occorre inoltre una asseverazione timbrata da un tecnico abilitato (ad es. ingegnere)
  • Per richiedere il bonus facciate 2020 per l’isolamento termico a cappotto occorre inoltre predisporre un APE (Attestato di Prestazione Energetica) e il relativo protocollo alla Regione di appartenenza.

Invio della pratica con comunicazione ENEA per bonus facciate

Al fine di ottenere i benefici relativi al bonus facciate 2020, se l’intervento è stato eseguito al fine di conseguire un risparmio energetico tramite isolamento termico a cappotto la normativa prevede l’invio della pratica ENEA come per l’ecobonus.

In particolare come riportato nella guida redatta dall’Agenzia delle Entrate:

“Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. ”

A chi rivolgersi per il bonus facciate

Come si può comprendere leggendo la normativa relativa a questo nuovo incentivo occorrerà sicuramente rivolgersi a uno studio tecnico professionale per ottenere i permessi o le licenze edilizie eventualmente necessarie.

IMPORTANTE:

Nel caso in cui si richieda il bonus facciate per la realizzazione di un isolamento termico a cappotto occorrerà rivolgersi a un termotecnico professionista al fine di progettare la stratigrafia dell’intervento, verificare che l’isolamento termico sia sufficiente per rientrare nelle specifiche di legge richieste dal decreto requisiti minimi (che attenzione sono molto restrittive in quanto a trasmittanza termica richiesta), predisporre la pratica ex Legge 10/91 e la relazione tecnica DM 26/6/2015 (requisiti minimi), asseverazione finale, APE e comunicazione pratica ENEA bonus facciate.

Consulenza progetti e pratiche bonus facciate

Studio tecnico e termotecnico Luminance.it:

Progetti e pratiche per bonus facciate, ENEA, requisiti minimi.

 

Tabella sintesi invio pratiche ENEA

Comunicazione ENEA 2020, detrazioni ecobonus, bonus casa ristrutturazioni, bonus facciate

Con la legge di bilancio sono stati prorogati e integrati per il 2020 gli interventi per cui è possibile usufruire dei vari bonus e incentivi fiscali previsti per ristrutturazione, ecobonus, bonus casa, bonus facciate.

Al fine di semplificare la descrizione delle varie opzioni, abbiamo realizzato, in collaborazione con lo studio tecnico e termotecnico Luminance Progetti di Firenze, una tabella di sintesi con i vari interventi oggetto di incentivi fiscali e gli adempimenti relativi alla comunicazione della pratica ENEA nei vari casi.

Scarica qui di seguito la tabella in formato pdf:

Tabella di sintesi per invio pratica ENEA

infografica_invio_pratica_enea_2020

Se hai eseguito un intervento che può accedere agli incentivi Bonus Casa, oppure Ecobonus o Bonus Facciate e devi provvedere agli adempimenti di legge inerenti la comunicazione ENEA puoi rivolgerti allo studio tecnico e termotecnico Luminance.it:

Servizio telematico: Invio pratica ENEA on-line, serviamo tutta italia.

Rinnovo detrazioni e pratiche ENEA 2020

Proroga degli incentivi Bonus Casa ed Ecobonus per il 2020

Con la nuova legge di bilancio sono stati prorogati anche per l’anno 2020 gli incentivi per chi effettua lavori di ristrutturazione e di miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili.

Più in particolare  con la legge nr. 160 del 27 dicembre 2010 sono stati riconfermati i principali bonus relativi ai lavori effettuati sugli immobili. Rimane l’obbligo di legge di effettuare l’invio della pratica ENEA per alcuni interventi. Tale pratica è poi normalmente richiesta dai CAF per poter procedere con le detrazioni in fase di dichiarazione dei redditi. Gli incentivi variano dal 50% al 65% a seconda degli interventi effettuati. Per un approfondimento sui vari interventi e le relative percentuali da portare in detrazione si rimanda ai numerosi articoli giù pubblicati su questo sito.

I commi 70 e 176 dell’art. 1 sono dedicati alla modifica del meccanismo della cessione del credito con sconto in fattura che viene riservato solo a interventi di una certa rilevanza per il 2020, il comma 175 riporta invece la proroga al 2020 degli incentivi già presenti nel 2019 (Bonus casa ed Ecobonus).

La pratica ENEA è richiesta nel 2020 per tutti gli interventi che beneficiano dell’Ecobonus ai sensi della Legge 296/06 e per gli interventi di ristrutturazione che comportano un  miglioramento dell’efficienza energetica (Bonus casa) ai sensi dell’ Art. 16 bis del DPR 917/86. Si ricorda che la preparazione e l’invio della pratica ENEA è un adempimento di legge da eseguire entro 90 giorni dalla fine dei lavori / collaudo.

A chi rivolgersi per la preparazione e l’invio della pratica ENEA 2020

Per l’invio della pratica ENEA si consiglia di rivolgersi a professionisti del settore al fine di evitare errori o ritardi. Per chi vuole procedere con la pratica ENEA on-line è possibile rivolgersi al nostro studio che serve tutta italia via e-mail in tempi brevi e a costi contenuti, per informazioni o preventivi visitate la pagina informativa su servizio: informazioni invio pratiche ENEA 2020.

Attivato l’invio delle pratiche ENEA per le ristrutturazioni

Invio pratica ENEA (detrazioni del 50%) per gli interventi di ristrutturazione

ENEA ristrutturazioni

Come indicato nella legge di bilancio 2018 è stata attivata dall’ENEA la procedura per l’invio delle pratiche relative  alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell’art.16 bis del D.P.R. 917/86 e s.m.i T.U.I.R.  per edifici di tipo residenziale (da non confondere con gli incentivi di tipo ecobonus / riqualificazione energetica introdotti dalla legge finanziaria).

E’ quindi diventato obbligatorio l’invio della pratica ENEA anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia e altri interventi di tipo impiantistico che conseguono un risparmio energetico.

In particolare, secondo quanto comunicato dall’ENEA, è obbligatorio l’invio della pratica per i seguenti interventi:

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno
  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi
  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • micro cogeneratori (Pe<50kWe)
  • scaldacqua a pompa di calore
  • generatori di calore a biomassa
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
  • installazione di impianti fotovoltaici

Inoltre:

  • Elettrodomestici (forno, frigorifero, lavastoviglie, piano cottura elettrico, lavasciuga, lavatrice) se abbinati a lavori edilizi

Molti degli interventi proposti, in particolare quelli che riguardano la parte impiantistica, vengono incentivati con questo tipo di detrazione anche se non rappresentano in realtà dei veri e propri interventi di ristrutturazione intesi come lavori edili ma portano ad un risparmio energetico.

Per edifici di tipo non residenziale è possibile usufruire degli incentivi di tipo Ecobonus (detrazioni del 50% / 65% a seconda dei casi). A tal proposito si legga la nostra scheda: ecobonus e detrazioni 2018

A chi rivolgersi:

Per la preparazione e l’invio della pratica ENEA è possibile rivolgersi a Studio tecnico e termotecnico Luminance ® Progetti

Procedura on-line per linvio della pratica ENEA, tutta Italia.

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Richiesta pratica e comunicazione ENEA:

>> Invio pratica ENEA per detrazioni fiscali

 

Invio ENEA per ristrutturazione

Invio pratica ENEA per detrazioni 50% interventi di ristrutturazione (bonus casa)

Invio pratica ENEA per ristrutturazione

La legge di bilancio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29.12.2017 (Legge 27.12.2017 n.205).

Il testo di legge ha modificato in parte l’assetto e le percentuali di incentivo per alcuni interventi che conseguono un risparmio energetico.

Tale nuovo testo di legge ha inoltre introdotto un nuovo adempimento in relazione agli incentivi statali riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazioni 50%) e l’installazione di alcuni tipi di impianti e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

In particolare diviene obbligatorio l’invio di una pratica all’ENEA per gli interventi di ristrutturazione che portano al conseguimento di un risparmio energetico. A tal proposito si ricorda che questi interventi non sono quelli riconducibili all’Eco-bonus / risparmio energetico (65%-50%) ma sono gli interventi che godono dell’incentivo del 50% (ex 36%) per i quali è stato introdotto questo nuovo adempimento. (art. 16-bis del TUIR, DPR 917/86 e s.m.i.)

Al momento non è ancora possibile procedere con la preparazione e l’invio di questa pratica ENEA in quanto non è stato ancora attivato il software operativo, per cui i 90 giorni di tempo per l’invio decorreranno da quando sarà attivato il sistema informatico che viene gestito dall’ENEA anche per gli interventi che sono stati eseguiti durante l’anno.

Il sistema è attualmente in fase di test. Presumibilmente si potrà procedere dal mese di Settembre, ma non abbiamo al momento alcuna data certa.

A chi rivolgersi per l’invio della pratica ENEA per le ristrutturazioni

Studio tecnico Luminance (r), disbrigo e invio pratiche ENEA, servizio telematico per tutta Italia.

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Gestione e invio pratiche ENEA per detrazioni fiscali in ecobonus e interventi di ristrutturazione, per contatti e informazioni seguire il link sottostante:

Invio pratica ENEA interventi di ristrutturazione

 

Pratica ENEA per ristrutturazione

Detrazioni fiscali per ristrutturazione: invio pratica ENEA nel 2018

ENEA ristrutturazioni

Fino al 2017 la pratica ENEA è stata necessaria per ottenere le detrazioni fiscali per risparmio energetico (incentivi fiscali ecobonus), la percentuale di detrazione era fissata al 65% per tali tipologie di interventi poi scesa al 50% in alcuni casi dal 1 Gennaio 2018.

Con la nuova legge di bilancio 2018 l’invio della pratica ENEA è diventato obbligatorio anche per gli interventi di ristrutturazione (detrazioni 50% per ristrutturazione edilizia, ex 36%) infatti è stato introdotto tale adempimento “al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati“.

Ad oggi però non è stato ancora reso disponibile il servizio on-line per procedere con l’invio della pratica ENEA per interventi di ristrutturazione, nè è stato chiarito quali informazioni devono essere fornite con l’invio della pratica nè quali sono le tempistiche da rispettare.

A tale proposito si riporta qui di seguito una comunicazione ENEA in merito.

In relazione alla novità introdotta dalla legge di bilancio 2018 sulla trasmissione degli interventi di ristrutturazione edilizia, (al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati), l’ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche da rispettare. Non appena ricevute le indicazioni necessarie, l’Agenzia predisporrà il sistema informativo per consentire agli utenti la trasmissione dei dati e ne darà la più ampia comunicazione possibile al pubblico. Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera h.

Presto vi daremo notizie più precise su questo nuovo adempimento che riguarderà un numero importante di interventi ristrutturazione al fine di ottenere le detrazioni fiscali.

A chi rivolgersi:

Si ricorda inoltre che alla pagina relativa all’invio della pratica ENEA curata dallo Studio tecnico Luminance (c) è possibile inoltrare la propria richiesta agli specialisti on-line al fine di evadere le pratiche per via telematica.

Richiedi subito un preventivo senza impegno per la pratica ENEA:

Richiesta preventivo per pratica ENEA

Per ulteriori informazioni cliccare sul link seguente:

Invio pratica e comunicazione ENEA 

Le detrazioni fiscali per risparmio energetico: aggiornamenti per il 2018

Ecobonus per risparmio energetico: Le nuove aliquote per le detrazioni fiscali 2018

Detrazioni fiscali per risparmio energetico 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato delle modifiche importanti in relazione alle detrazioni fiscali per risparmio energetico (ecobonus). Il sistema di incentivazione basato sulle detrazioni fiscali è in vigore da molti anni nel nostro Paese e principalmente si sono affermate due linee principali di indirizzo: le detrazioni per ristrutturazioni (ex 36%) poi portate al 50% e le detrazioni per interventi che mirano a conseguire un risparmio energetico. Per quest’ultime nel 2017 la percentuale detraibile era fissata al 65% per i vari tipi di intervento ma la Legge di bilancio 2018 ha modificato le aliquote differenziando il rimborso in base alla specifica tipologia. Vediamo quindi quali sono gli interventi incentivati e le aliquote valide per le detrazioni fiscali ecobonus:

Indice:

  • Interventi che godono della detrazione al 50%
  • Interventi che godono della detrazione al 65%
  • Interventi che godono della detrazione al 70%
  • Interventi che godono della detrazione al 75%
  • Interventi che godono della detrazione al 80%
  • Interventi che godono della detrazione al 85%

Detrazioni del 50%

  • Schermature solari
  • Caldaie alimentate a biomassa (pellet, legna, ecc…)
  • Serramenti ed infissi
  • Caldaie a condensazione di classe A

Detrazioni del 65%

  • Pannelli solari termici
  • Generatori ibridi compatti
  • Microcogenerazione
  • Pompe di calore ad alta efficienza
  • Scaldabagno a pompa di calore
  • Sistemi di Building Automation
  • Isolamento termico dell’involucro, coibentazione
  • Caldaie a condensazione di classe A + Sistemi di termoregolazione evoluti (ad es. regolazione climatica). In più, a nostro avviso, occorre sempre installare anche le valvole termostatiche nei locali dove non vi è una termoregolazione dedicata.

Detrazioni 70%

  • Interventi di tipo condominiale (superficie > 25%)

Detrazioni 75%

  • Interventi di tipo condominiale (superficie > 25% + Classe  media)

Detrazioni 80% – 85%

  • Interventi di tipo condominiale + riduzioni nelle classi di rischio sismico

Ricordiamo che tra gli interventi con aliquote del 50% vi sono anche alcuni tipi di opere agevolabili con l’altro sistema di incentivazione, cioè quello relativo al 50% (ex 36%)  per ristrutturazione. Va però osservato che le detrazioni per ristrutturazione sono godibili solo per immobili residenziali da persone fisiche (IRPEF) mentre le detrazioni per risparmio energetico sono rivolte anche a ditte, aziende, professionisti e riguardano anche edifici ad usi diversi, ad es. uffici, capannoni, locali commerciali, ecc…

Per godere dell’incentivo statale per ecobonus occorre seguire le istruzioni e ottemperare alcuni adempimenti, che potete trovare sul sito dell’ENEA, al fine di accedere agli incentivi. Tra le altre cose è necessario inviare una apposita pratica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori e conservare la ricevuta (codice CPID).

Per l’invio della pratica ENEA è possibile rivolgersi a studi tecnici e termotecnici specializzati che potranno fornire la necessaria consulenza anche on-line.

Sistemi di termoregolazione evoluti

Risparmio energetico e termoregolazione evoluta

Le detrazioni fiscali e la termoregolazione evoluta

La nuova legge di bilancio 2018 ha portato delle importanti novità nel settore del risparmio energetico. In particolare gli incentivi del 65% (detrazioni fiscali per efficienza energetica) sono stati mantenuti per la sostituzione dei vecchi generatori con nuove caldaie a condensazione almeno di classe A se l’intervento prevede la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI o VIII. (oltre all’installazione delle valvole termostatiche sui radiatori o altri corpi scaldanti)

Per maggiori informazioni relative alle detrazioni fiscali per le caldaie a condensazione e l’installazione dei sistemi di termoregolazione evoluti si rimanda al nostro articolo specifico, che tratta i vari tipi di sensori e termoregolazioni.

Le detrazioni fiscali per le caldaie a condensazione e l’installazione dei sistemi di termoregolazione evoluti

In questo breve articolo riportiamo invece le percentuali di risparmio energetico ottenibile con l’installazione di tali sistemi di termoregolazione:

La Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

meglio nota come (2014/C 207/02) riporta al suo interno una tabella dove vengono riportate le percentuali di risparmio energetico (stagionale) ottenibile con l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti in base alla classe di appartenenza.

In particolare riportiamo qui sotto le percentuali ottenibili con i dispositivi appartenenti alle classi citate dalla legge di bilancio 2018 al fine di ottenere gli incentivi statali ecobonus (detrazioni fiscali 65%) per le caldaie a condensazione di classe almeno pari alla A.

Classe V: 3%

Classe VI: 4%

Classe VIII: 5%

Richiedi subito un preventivo senza impegno per la preparazione della pratica e la comunicazione ENEA:

Richiesta preventivo per pratica ENEA

Detrazioni caldaie con sistemi di termoregolazione evoluti classi V VI VIII

Come ottenere le detrazioni del 65% per le caldaie a condensazione di classe A con sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI, VIII

La Legge di bilancio 2018 è stata approvata da poco e sono state introdotte alcune modifiche che riguardano anche le detrazioni fiscali per la sostituzione dei vecchi generatori con caldaie a condensazione di classe A e contestuale installazione di sistemi di regolazione evoluti di classe V, VI e VIII.

Ma cosa sono questi sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI o VIII ?

La novità introdotta riguarda appunto la differenziazione tra gli interventi di sola sostituzione di caldaia con una a condensazione di classe almeno pari alla classe A e gli interventi che prevedono anche la messa in opera di sistemi evoluti per la regolazione della temperatura negli ambienti serviti dal generatore a condensazione installato.

Vediamo adesso cosa sono questi sistemi evoluti di termoregolazione e cosa cambia al variare della loro classe.

Indice

  • Sistemi di termoregolazione evoluti di classe V
  • Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI
  • Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII
  • Termoregolazione e risparmio energetico

Sistemi di termoregolazione evoluti di classe V

Se andiamo a leggere la nuova Legge di bilancio 2018 dove sono state inserite le modifiche riguardanti le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica troviamo la seguente frase:

“La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02

La nuova caldaia a condensazione che andremo ad installare dovrà quindi essere almeno in classe A di prodotto per avere accesso agli incentivi del 65%, ma non basta. Infatti si introduce anche una ulteriore specifica che riguarda i sistemi di termoregolazione.

Se andiamo a consultare la citata comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 troviamo che le definizione dei sistemi evoluti di classe V è la seguente:

“Termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”

Il sistema di termoregolazione dovrà dunque controllare la caldaia a condensazione in maniera tale da far variare la temperatura dell’acqua in uscita (mandata) al variare delle condizioni ambientali.

Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI

Per quel che riguarda la classe VI , se andiamo a consultare la citata comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (trascurando la traduzione dall’inglese che a nostro avviso non è proprio chiarissima) troviamo che le definizione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI è la seguente:

“Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dell’apparecchio di riscaldamento.”

Si tratta quindi di sistemi elettronici che permettono una regolazione di tipo climatico, ossia basata sulla temperatura esterna e che variano la temperatura dell’acqua in uscita alla caldaia a condensazione considerando la temperatura ambiente e la temperatura misurata all’esterno. In base ai parametri misurati sarà poi la centralina elettronica che seleziona i parametri operativi e la curva climatica di riferimento.

Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII

La legge di bilancio 2018 introduce le detrazioni fiscali del 65% anche per quel che riguarda la classe VIII. In base alla comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (trascurando la traduzione dall’inglese che a nostro avviso non è proprio chiarissima nemmeno in questo caso) troviamo che le definizione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII è la seguente:

“Controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo elettronico munito di 3 o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”

La definizione è molto simile a quella della classe V, solo in questa configurazione si prevedono almeno 3 punti di misura per la temperatura ambiente e la regolazione della temperatura dell’acqua di mandata dovrà dipendere da tutti i valori misurati nei vari ambienti.

Sistemi di termoregolazione evoluti e risparmio energetico

La legge di bilancio 2018 ha introdotto un ulteriore elemento da considerare al fine di ottenere le detrazioni fiscali del 65% per risparmio energetico. Infatti, oltre alla installazione di una caldaia a condensazione di classe A e alle valvole termostatiche, viene richiesta anche la installazione di un sistema di regolazione evoluto di classe V, VI e VIII.

Il concetto di base è quello di premiare una regolazione di tipo modulante, ossia i vari sensori dovranno essere in grado di trasmettere alla centralina (che nei sistemi home può essere già compresa all’interno della caldaia) i valori misurati di temperatura nei locali da climatizzare. In tal modo la caldaia potrà modulare e la temperatura dell’acqua in uscita sarà correlata alle misure di temperatura nei vari locali. La caldaia a condensazione potrà quindi in media lavorare con temperature di ritorno più basse e sfruttare meglio la condensazione dei fumi con un rendimento maggiore e minori consumi.

Inoltre si consiglia di abbinare sempre un sistema di termoregolazione dotato di sonda esterna e centralina climatica in maniera da regolare il funzionamento della caldaia in base alle temperature esterne e alle temperature misurate all’interno degli ambienti. Anche questa soluzione permette di ottenere un risparmio energetico grazie al fatto che il generatore potrà lavorare in base ai parametri esterni ed interni sfruttando al meglio il fenomeno della condensazione.

A chi rivolgersi per ottenere le detrazioni fiscali per risparmio energetico e le pratiche ENEA:

Per ottenere le detrazioni fiscali per risparmio energetico occorre inviare all’ENEA una apposita pratica come richiesto dalla normativa vigente entro 90 giorni dal “collaudo” delle opere eseguite.

E’ possibile rivolgersi allo Studio Luminance che effettua tale servizio in modalità telematica e serve tutta Italia. Per maggiori informazioni:

Richiedi subito un preventivo gratuito senza impegno per la pratica ENEA:

Richiesta preventivo per pratica ENEA

Invio pratica ENEA per detrazioni, ecobonus risparmio energetico.

Per maggiori informazioni sul contributo dei vari sistemi di termoregolazione evoluti al risparmio energetico nell’ambito degli impianti di riscaldamento si consiglia di consultare la pagina seguente:

Come si valuta il risparmio energetico ottenuto con l’installazione dei sistemi di termoregolazione evoluti?

Per scaricare la comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 è possibile seguire il seguente link:

comunicazione 2014/C 207/02

Come ottenere le detrazioni per ristrutturazione nel 2018

Le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni nel 2018: come ottenerle?

Detrazioni per ristruttrazioni edilizie 2018

Le Legge di Bilancio 2018 è stata approvata da poco e molti sono i provvedimenti contenuti in materia fiscale, economica e normativa. In particolare sono stati prorogati gli incentivi statali per le ristrutturazioni per il 2018.

Negli ultimi anni le procedure per ottenere le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sono state molto semplificate e uno dei principali adempimenti da parte del beneficiario è quello di effettuare i pagamenti tramite il bonifico apposito per ristrutturazione edilizia e ottemperare in maniera corretta a tutti gli adempimenti urbanistici e di sicurezza relativi ai lavori.

Occorrerà poi conservare le fatture e le ricevute dei bonifici effettuati insieme a : domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
oppure le ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta
le delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli eventuali interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese, una eventuale dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi.

Occorre anche conservare una copia delle pratiche edilizie quali permessi, SCIA, CILA o altre concessioni, autorizzazioni, oppure se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Per altre informazioni su detrazioni fiscali e ristrutturazioni edilizie è possibile consultare anche le pagine seguenti:

Come effettuare il bonifico per le detrazioni fiscali per ristrutturazione

Guida sintetica : Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni

Come non perdere le detrazioni fiscali per ristrutturazione

Le detrazioni fiscali

Una volta terminati i lavori e pagati tutti gli interventi di ristrutturazione effettuati occorrerà poi rivolgersi al proprio commercialista o CAF o amministrazione per portare in detrazione le spese effettuate in base alla normativa attuale. Al momento la detrazione spetta in percentuale del 50% sulle spese effettivamente sostenute per il lavori. Tale quota viene portata in detrazione in 10 anni con 10 quote di uguale valore. In pratica l’incentivo viene spalmato su 10 anni. Attenzione però ad alcuni errori che possono comportare la perdita del diritto agli incentivi per ristrutturazione, ad esempio la detrazione non è riconosciuta e l’importo eventualmente fruito viene richiesto indietro dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate quando non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria, oppure i pagamenti dei lavori non sono stati eseguiti tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Importante
In merito a questo ultimo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%.

In parole povere lo Stato vuole incassare subito l’8% per poter concedere poi il beneficio.

Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.

Ovviamente la norma e i successivi sviluppi mirano a rendere ben tracciabile il pagamento e ad assicurare la corretta fatturazione degli interventi che poi godono degli incentivi fiscali.

Altre mancanze che possono portare alla perdita delle detrazioni così come riportate sulla Guida dell’ADE:
– non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
– non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
– le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie
comunali (opere abusive o difformi dai titoli edilizi)
– sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).

Per maggiori chiarimenti e informazioni più precise si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Detrazioni risparmio energetico 2018

Legge di bilancio 2018: detrazioni 65% e 50% per risparmio energetico ecobonus

Detrazioni fiscali per risparmio energetico 2018

La legge di bilancio per il 2018 è in vigore e con essa le novità riguardanti le detrazioni fiscali del 65% e 50% per risparmio energetico.

Si segnala la modifica relativa all’aliquota per la detrazione delle spese sostenute per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e schermature solari. La percentuale di detrazione è stata infatti tagliata per il prossimo anno dal 65% al 50%. Per cui tali interventi avranno per il 2018 lo stesso trattamento di altri interventi di ristrutturazione ( 50%).

La sostituzione di generatori di calore con nuove caldaie a biomassa vedrà l’applicazione dell’aliquota del 50% per il 2018. Anche qui è stato operato un taglio all’incentivo, infatti la percentuale di detrazione era al 65% per il 2017.

Per le caldaie a condensazione invece sono state previste due opzioni. Se si sostituisce il vecchio generatore con una nuova caldaia a condensazione di classe almeno A di usufruisce dell’incentivo del 50% che sale al 65% se insieme alla caldaia si installano anche sistemi di termoregolazione evoluti.

Per il 2018 sono previste inoltre le detrazioni del 65% per la sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale con nuovi impianti dotati di sistemi ibridi, costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

In base alla nuova legge 2018 sono quindi escluse da ogni incentivo le caldaie a condensazione e non con classe inferiore alla A.

detrazioni caldaie 2018

Legge di bilancio 2018: le detrazioni 65% – 50% per risparmio energetico per le caldaie a condensazione

detrazioni 2018 caldaie

Nei giorni passati si sono susseguite una serie di informazioni e notizie contrastanti riguardo alla proroga degli incentivi fiscali (ecobonus) per le caldaie per l’anno 2018. In particolare erano emersi dei dubbi circa il destino delle detrazioni del 65% per le caldaie a condensazione.

Ebbene ad oggi la legge di bilancio per il 2018 prevede le seguenti casistiche:

  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie di classe energetica inferiore alla A: Nessun incentivo
  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie a condensazione di classe energetica A con installazione di sistemi di termoregolazione evolutiDetrazione del 65%
  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie a condensazione di classe energetica ADetrazione del 50%
  • Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro + installazione di sistemi di termoregolazione evolutiDetrazione del 65%

Gli incentivi vengono così graduati in base alle prestazioni energetiche delle varie combinazioni. Per le modalità e le pratiche da redigere per accedere agli ecobonus rimangono più o meno valide le prescrizioni che già avevamo visto per gli anno precedenti. In particolare occorre predisporre ed inviare l’apposita pratica all’ENEA e conservare la documentazione tecnica e fiscale relativa all’intervento.

Per informazioni e maggiori dettagli normativi si consiglia di verificare sul sito del ministero preposto.

Per informazioni sull’installazione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI e VIII:

Detrazioni 65 per caldaie con sistemi di termoregolazione evoluti

A chi rivolgersi per le pratiche ENEA:

Studio tecnico e termotecnico Luminance Progetti: Disbrigo on-line delle pratiche ENEA per detrazioni ed ecobonus.

detrazioni pannelli solari

Le detrazioni fiscali 65% per i pannelli solari: incentivi per risparmio energetico

Pannelli solari termici tipo con tubi sottovuoto

I pannelli solari termici vengono utilizzati per la produzione di acqua calda utilizzando l’energia rinnovabile fornita dal sole. Esistono principalmente due tipologie di pannelli, quelli piani e quelli a tubi sottovuoto. Solitamente l’installazione di questo tipo di impianti prevede la messa in opera di uno o più pannelli solari, un bollitore o accumulo solare e una serie di componenti per la circolazione forzata o naturale del fluido termo vettore che scorre nelle tubazioni che collegano i pannelli al bollitore solare.

Da alcuni anni sono stati introdotti degli incentivi statali per l’installazione di questo tipo di impianti sotto forma di detrazioni fiscali per risparmio energetico con una aliquota pari al 65% della spesa sostenuta. In particolare ad oggi la normativa prevede che l’incentivo venga spalmato su 10 anni con rispettive 10 quote di pari importo.

In particolare in base al comma 346 della legge finanziaria del 2007 e sue successive modifiche e integrazioni (proroghe) vengono incentivati i pannelli solari dedicati alla produzione di acqua calda in edifici residenziali e industriali nonché per piscine, scuole e case di cura.

Tra le caratteristiche tecniche che vengono richieste vi sono:

  • I componenti dell’impianto quali bollitori e pannelli devono essere garantiti per almeno 5 anni mentre gli accessori e i componenti elettrici devono avere una garanzia di 2 anni.
  • I pannelli solari devono essere certificati in base a precise norme tecniche internazionali e l’impianto deve essere installato in conformità ai manuali tecnici forniti dal costruttore. Occorre quindi che il fornitore produca anche la necessaria documentazione tecnica e tutte le certificazioni che vengono richieste appositamente per l’ecobonus.

I pannelli solari termici godono dell’incentivo fiscale per il risparmio energetico sia che vengano installati per la sola produzione di acqua calda sanitaria (ACS) sia che vengano utilizzati per integrare l’impianto di riscaldamento presente.

Per ottenere l’incentivo occorre inviare l’apposita pratica  ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori come da collaudo delle opere e conservare la documentazione.

  • Ricevute dei bonifici bancari effettuati (utilizzare i modelli appositi per risparmio energetico)
  • Fatture correttamente intestate
  • Certificazioni e garanzie, schede tecniche
  • Pratica ENEA (allegato F) e ricevuta di invio CPID
  • Asseverazione di un tecnico abilitato

Per maggiori informazioni e una casistica più completa delle varie installazioni incentivabili si rimanda al sito web del ministero.

Le detrazioni del 65% per la sostituzione degli infissi: incentivi per risparmio energetico

Le detrazioni per la sostituzione degli infissi.

La maggior parte degli immobili in Italia sono stati costruiti negli anni passati con criteri e metodi che non tenevano conto delle problematiche legate al risparmio energetico. (involucro con alte dispersioni, infissi semplici con vetro singolo, infissi non a taglio termico, impianti non efficienti con alti consumi e scarsi rendimenti, tubazioni non isolate, combustibili costosi, a volte troviamo ancora caldaie a GPL oppure a gasolio, ponti termici non corretti, materiali non adeguati, ecc… Negli anni passati infatti, anni 70-80, l’approvvigionamento e il costo dell’energia non rappresentavano un problema e le tecniche costruttive non erano pensate per l’efficienza energetica. Il risultato è purtroppo un parco edilizio assai energivoro e la cui prima prerogativa è lo spreco di energia. L’attuale situazione, oltre a comportare grandi costi di gestione con bollette del gas care e assai costose per i proprietari degli immobili, contribuisce in maniera drammatica all’emissione di gas serra in atmosfera responsabile dei cambiamenti climatici a cui noi stiamo assistendo in questi anni.

La parola d’ordine è quindi: risparmio energetico. Ogni intervento sugli immobili esistenti dovrebbe essere accompagnato da miglioramenti e ristrutturazioni efficienti da un punto di vista energetico.

Attraverso i vecchi infissi esistenti negli attuali edifici avviene un passaggio di energia termica tra interno ed esterno che porta a una grande dispersione di calore durante la stagione invernale. La caldaia che riscalda le nostre cose o i nostri ambienti di lavoro, lavorerà quindi e consumerà gas o gasolio, in parte anche per alimentare questa “fuga” di energia verso l’esterno.

Parte dell’energia consumata se ne andrà via attraverso i nostri vecchi infissi non coibentati e molto spesso in cattive condizioni con spifferi, parti poco allineate e materiali e vetri ad alta trasmittanza termica. Tutto questo spreco lo ritroviamo poi in bolletta, con costi alti e spese per il riscaldamento altissime.

Al momento è possibile sostituire i vecchi infissi con modelli nuovi a taglio termico e bassa trasmittanza termica usufruendo degli incentivi statali per il risparmio energetico (detrazioni 65%, ecobonus). L’incentivo è stato introdotto per favorire il risparmio energetico in ambito edilizio riqualificando gli infissi presenti con modelli nuovi che potranno essere in alluminio, PVC, legno o altro materiale ma che presentano valori di trasmittanza termica inferiori a quelli fissati dalla normativa.

Per usufruire dell’incentivo occorre acquistare ed installare infissi certificati, eseguire il pagamento con apposito bonifico bancario (attenzione a utilizzare il bonifico corretto, diverso da quello per ristrutturazioni semplici), entro 90 giorni dalla messa in opera occorre inviare una pratica all’ ENEA (si consiglia di rivolgersi a uno studio tecnico o termotecnico) e conservare tutta la documentazione e la ricevuta dell’invio stesso.

Prima di acquistare e installare gli infissi è consigliabile rivolgersi a un termotecnico per verificare se le caratteristiche sono compatibili con quanto richiesto dalla normativa, in particolare a seconda delle zone vi sono dei limiti di trasmittanza termica massima ammessa che devono essere rispettati, pena la decadenza dell’incentivo del 65%.

Nel prossimo articolo sugli infissi vedremo più in dettaglio come fare per usufruire delle detrazioni per la sostituzione degli infissi.

 

 

 

La detrazione IRPEF per le ristrutturazioni. Chi può richiedere l’incentivo.

Gli incentivi per la ristrutturazione, detrazioni fiscali.

Gli incentivi statali sono stati di primaria importanza negli ultimi anni al fine di sostenere un settore come quello dell’edilizia e delle ristrutturazioni in genere. Artigiani, ditte edili, costruttori, fonitori e commercianti sono stati colpiti pesantemente dalla crisi economica degli ultimi anni, una mano è venuta dagli incentivi statali per le ristrutturazioni edilizie.

Le detrazioni IRPEF per la ristrutturazione degli immobili sono disponibili per chi ristruttura l’abitazione o le parti comuni di edifici residenziali in genere ubicati in Italia.

Fino al 31/12/2017 è possibile detrarre una quota del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo valore di € 96.000. Per adesso non abbiamo notizie circa le eventuali variazioni che il governo vorrà apportare o meno per i prossimi anni.

L’importo in detrazione va suddiviso tra i vari soggetti che hanno pagato gli interventi di ristrutturazione e che hanno diritto a godere dell’incentivo. Per i condomini che hanno effettuato eventuali interventi di ristrutturazione sulle parti comuni degli edifici conta l’anno in cui l’amministratore ha effettuato il pagamento delle spese. Ad ogni condomino poi spetterà una quota relativa del beneficio se avrà correttamente versato le spese a lui imputabili per gli interventi entro la data della dichiarazione dei redditi. In tal modo il beneficio sarà suddiviso tra i vari condomini in maniera equa.

In generale è possibile detrarre ogni anno un decimo del beneficio totale (per 10 anni) se tale quota rientra nel totale dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione.

Se l’immobile in questione oggetto di ristrutturazione viene utilizzato anche per l’esercizio di professioni o altre attività oltre che per abitazione, la detrazione spetta ridotta del 50%.

Gli incentivi per le ristrutturazioni sono a disposizione dei contribuenti assoggettati a IRPEF che pagano gli interventi di ristrutturazione sulle abitazioni.

Oltre ai proprietari anche altri soggetti possono godere dei benefici, ad esempio:

  • Titolari di diritti reali sugli immobili ( ad esempio usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc…)
  • Inquilini in affitto, comodatari
  • Familiari conviventi del possessore o detentore (ad es. il coniuge o parenti fino a certi gradi di parentela ecc…)

In linea generale possono godere dei benefici i soggetti sopra indicati che abbiamo sostenuto le spese e siano intestatari di bonifici e fatture.

Nel caso in cui l’immobile sia oggetto di una compravendita e sia già stato stipulato e registrato il preliminare di vendita, il futuro proprietario (acquirente) che vorrà eseguire delle opere di ristrutturazione potrà godere dell’incentivo se ha già il possesso dell’immobile e paga lui stesso le spese relative agli interventi.

Nel caso di due proprietari di unità abitativa se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da tutti e due ma nelle fatture è indicato come intestatario solo uno dei due, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato a patto di indicare sulla fattura la percentuale delle spese sostenute da quest’ultimo. In altre parole occorre indicare la quota realmente pagata dall’altro proprietario in modo da ripartire l’incentivo in maniera corretta.

La materia è comunque complessa e le casistiche sono molte, si rimanda dunque al sito dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori e/o più precise informazioni e/o dettagli sull’argomento.

Le detrazioni per ristrutturazione. Anno 2017, la normativa.

Gli incentivi per la ristrutturazione, detrazioni fiscali.

Negli ultimi anni il settore delle costruzioni e in generale quello dell’edilizia è stato colpito da una grave crisi economica causata da vari fattori. Le nuove costruzioni hanno subito una pesante battuta d’arresto e anche i lavori di ristrutturazione hanno subito un netto calo. Fortunatamente negli ultimi anni sono stati confermati gli incentivi statali per le ristrutturazioni in genere e gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli immobili.

In particolare sono state introdotte delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione di unità immobiliari che necessitano di interventi di ripristino, migliorie, lavori edili ecc…

Ad oggi per gli interventi di ristrutturazione edilizia è prevista una detrazione così come disciplinata inizialmente dal Dpr 917/86 e successive modifiche e integrazioni.
Inizialmente la detrazione IRPEF per ristrutturazione spettava in misura del 36% delle spese sostenute per i lavori eseguti, fino a un massimo di € 48.000 per ogni unità immobiliare oggetto degli interventi. Il decreto legge 83/2012 aveva poi portato la percentuale da portare in detrazione al 50% con un massimo possibile di € 96.000.

I vari governi che si sono succeduti hanno poi prorogato di anno in anno tale incentivo fiscale nel tentativo di arginare la pesante crisi che ha investito il settore dell’edilizia e delle ristrutturazioni. Siamo quindi arrivati al 2017 (legge di bilancio 232/2016) con la quota percentuale di detrazione e il massimale già fissati dal decreto legge 83/2012.

Al momento non è ancora stato previsto un rinnovo di tale benefici (50% e € 96.000 di massimale) per cui se non vi saranno interventi da parte dell’attuale governo, si potrebbe tornare alle vecchie percentuali di detrazione.

Vedremo solo in seguito se gli incentivi saranno prorogati con le attuali percentali oppure se vi saranno variazioni per l’anno prossimo.