Guida alla corretta gestione degli immobili: conformità urbanistica e catastale, impianti a norma, edilizia e ristrutturazioni, compravendite immobiliari.
La classe energetica degli edifici e la nuova Direttiva Europea sulle case green.
La commissione industria del Parlamento Europeo ha approvato il 9 Febbraio 2023 la nuova Direttiva sulle case green. Il provvedimento dovrà poi essere ratificato nel mese di Marzo e approvato dal Parlamento in sessione plenaria nonché in Commissione e Consiglio Europeo. Durante questi passaggi sono attesi cambiamenti e modifiche circa l’applicazione, i tempi di adeguamento e altre questioni anche se la sostanza della direttiva pare rimarrà abbastanza simile a quella approvata di recente.
In particolare si parla di un miglioramento generalizzato delle prestazioni energetiche degli edifici, la versione attuale prevede di passare alla classe energetica E entro il 2030 e alla classe energetica D entro il 2033. L’obiettivo è ambizioso e sicuramente di difficile applicazione a meno di non prevedere adeguati incentivi di Stato per finanziare gli interventi senza che questi gravino sulle tasche dei cittadini.
La certificazione energetica degli edifici: in che classe è la mia casa?
Al momento per conoscere la classe energetica delle proprie case occorre far eseguire una procedura di calcolo standard da un certificatore energetico abilitato e farsi rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
La procedura prevede un sopralluogo presso l’immobile da certificare, l’acquisizione di parametri termotecnici relativi all’immobile (tipo di costruzione, tipologia di serramenti e infissi, generatore, caldaia, condizionatori presenti, eventuali isolamenti termici, fonte energetica utilizzata, e molti altri dati) e una procedura di calcolo che premette di ottenere in uscita la certificazione della classe energetica della casa.
Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Al momento in Italia la certificazione energetica degli edifici e il rilascio dell’APE sono regolati dal DM 26/6/2015 e in particolare dall’allegato 1 che stabilisce le regole per una corretta certificazione delle nostre case.
In particolare si legge che:
“Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui alle presenti linee guida è volto a favorire, in coerenza con la direttiva 2010/31/UE, con i principi desumibili dal decreto legislativo e con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo, una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale. L’APE descritto nelle presenti linee guida, costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.”
Occorre precisare che alcune Regioni hanno emanato dei regolamenti specifici con alcune differenze rispetto alla norma nazionale, per cui ci potrebbero essere delle piccole differenze nell’applicazione delle linee guida a livello regionale.
Per quel che riguarda gli specifici impianti presenti all’interno delle abitazioni e degli edifici, il decreto specifica che:
“I servizi energetici presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell’immobile sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e, per le tipologie di edificio specificate al paragrafo 2, l’illuminazione e il trasporto di persone o cose. Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.”
Per gli edifici residenziali, ad esempio case singole o appartamenti in condominio si considerano gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento e gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria (cioè l’acqua per uso comune), per i fondi commerciali e/o altri utilizzi in alcuni casi è richiesto di considerare anche l’illuminazione e il trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, ecc…).
Le classi energetiche: dalla classe G alla classe A4
La vigente normativa prevede che gli edifici vengano classificati, a seguito della procedura di certificazione, in classi energetiche che vanno dalla peggiore G (maggiori emissioni di CO2) fino alla classe A4 (minori emissioni di CO2).
Le classi sono: G-F-E-D-C-B-A1-A2-A3-A4 con la possibilità in alto di essere un Edificio a Energia quasi Zero (ossia una super categoria di case che si possono definire teoricamente passive ossia che non consumano energia primaria).
“La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito. La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero” come definito dall’Allegato 1, paragrafo 3.4 del decreto requisiti minimi. In figura 1 si riporta una rappresentazione grafica della scala sopra descritta.”
Classe energetica e case green. Quali interventi fare?
Quali interventi devo fare per avere una casa in classe E o in classe D ?
La risposta a questa domanda non è semplice e nemmeno immediata. Per poter portare la propria casa nelle classi più alte infatti occorre valutare con attenzione la situazione di partenza ed eseguire una diagnosi energetica o una simulazione termotecnica in cui attraverso la modellazione degli interventi di efficientamento energetico è possibile valutare la classe energetica futura dell’edificio oggetto di intervento.
Possibili opere per l’efficientamento energetico della propria casa:
Isolamento termico dell’involucro opaco disperdente: cappotto termico esterno, cappotto interno, contropareti isolate, isolamento ultimo solaio, coibentazione della copertura con pannelli isolanti, isolamento verso terra, isolamento termico in intercapedine.
Isolamento termico dell’involucro trasparente: sostituzione di serramenti e infissi con modelli a bassa trasmittanza termica certificati per il risparmio energetico.
Sostituzione del generatore / caldaia e regolazione impianto termico: caldaie a condensazione, pompe di calore aria-aria o aria-acqua, sistemi ibridi caldaia e pompa di calore, sistemi di regolazione evoluti, regolazioni climatiche, valvole termostatiche, sistemi domotici, caldaie a pellet o a biomassa, scaldacqua a pompa di calore.
Impianti VMC: Ventilazione Meccanica Controllata, sia in versione puntuale che in versione canalizzata. (molto utile anche per il controllo dell’umidità interna e per limitare la formazione di condensa)
Impianti a pannelli solari fotovoltaici o termici: Installazione di pannelli solari fotovoltaici con relativo inverter e batterie di accumulo e impianti per la produzione di acqua calda da fonte rinnovabile quali i collettori solari termici e relativo sistema di accumulo.
Per eseguire interventi di efficientamento energetico si consiglia comunque di rivolgersi sempre a un termotecnico abilitato iscritto a un Ordine Professionale (Ingegneri, Periti, ecc…) ufficiale che potrà seguirvi nel processo di efficientamento energetico delle proprie case e/o appartamenti.
Con il D.L. 19/5/2020 Decreto Rilancio e la relativa legge di conversione 77/2020 è stato lanciato il nuovo meccanismo di incentivi per l’edilizia e il risparmio energetico detto Superbonus. Le aliquote di detrazione sono state portate al 110% per una serie di interventi (chiamati in gergo Trainati e Trainanti) che portano ad un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Il superbonus 110% riguarda anche le opere strutturali (Sismabonus) e i due meccanismi permettono di ristrutturare le proprie abitazioni o i condomini con la possibiltà di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute oppure di cedere il credito a enti o istituti bancari.
L’isolamento termico del tetto
Tra gli interventi che sono maggiormente richiesti dai cittadini vi è il rifacimento del tetto con l’inserimento in copertura di materiali isolanti che permettono una buona coibentazione dal caldo e dal freddo. Nella sua prima formulazione però la normativa non permetteva tale intervento se sotto era presente una soffitta o un sottotetto non riscaldato, in quanto vi era il presupposto che si dovesse isolare la superficie che separa gli ambienti caldi dell’unità immobiliare dal sottotetto freddo, non riscaldato. Per questo motivo l’intervento di rifacimento del tetto con isolamento termico non era incentivato al 110% nè come intervento trainante nè come intervento trainato in presenza di ambienti freddi sottostanti. Questa specifica portava dunque i progettisti e i proprietari ad optare per una coibentazione dell’ultimo solaio anziché porre l’attenzione sulla falda sovrastante.
Incentivo al 110% anche per la coibentazione del tetto
Con la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30/12/2020 n. 178), in vigore dal 1/1/2021 sono state apportate alcune modifiche riguardanti il Superbonus 110%, in particolare il legislatore è intervenuto su alcuni aspetti che coinvolgono l’Ecobonus potenziato.
Tra le varie modifiche è stata introdotta la possibilità di fruire dell’incentivo in Superbonus 110% anche sull’isolamento termico del tetto pur in presenza di un sottotetto o soffitta non riscaldati.
Questo intervento apre la strada a molti interventi di ristrutturazione delle falde del tetto con l’inserimento di materiali isolanti specifici per la coibentazione della copertura.
Si riporta qui di seguito l’emendamento che è stato approvato in sede di Legge di Bilancio 2021:
… alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
Aggiornamento: l’ENEA si è espressa sull’argomento inserendo alcuni vincoli sul concetto di percentuale disperdente escludendo dal calcolo del 25% le coperture non disperdenti, si rimanda quindi alla FAQ ENEA per maggiori informazioni sull’argomento.
Dopo l’uscita dei decreti attuativi e della Guida dell’Agenzia delle Entrate in merito al Superbonus, sono arrivati molti chiarimenti e dettagli per gli addetti ai lavori da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La nuova circolare entra nel merito di molti aspetti inerenti la platea dei beneficiari, la tipologia di immobili che possono godere del nuovo incentivo del 110%, gli interventi che possono essere realizzati e inoltre viene spiegato in maniera chiara il meccanismo della cessione del credito e lo sconto in fattura.
Con questo documento di conclude l’iter normativo relativo al nuovo Superbonus del 110% (ecobonus + sismabonus) che era iniziato con il Decreto Rilancio e si è concluso con i vari Decreti Attuativi del MISE e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Qui di seguito è possibile consultare la Circolare relativa al superbonus 110%:
A chi rivolgersi per ottenere gli incentivi del 110%
La normativa relativa al Superbonus 110% è molto complessa e la definizione degli obiettivi energetici da raggiungere per ottenere il superbonus non è semplice da calcolare. In particolare occorre che l’insieme degli interventi effettuati porti ad un salto di due classi energetiche da verificare tramite APE pre e post intervento. Prima di iniziare i lavori occorre eseguire un’analisi energetica preliminare al fine di stabilire quanti e quali opere realizzare per raggiungere tale obiettivo. Si consiglia quindi di rivolgersi a un termotecnico professionista in grado di guidare l’utente in tutte le fasi del procedimento tecnico amministrativo inerente il superbonus 110%.
Per la Toscana è possibile contattare il nostro referente termotecnico:
Referente esperto termotecnico per superbonus 110%:
Il Decreto Rilancio è stato convertito in legge in questi giorni. Sono state apportate alcune modifiche in fase di conversione ma in generale lo schema di principio non è stato cambiato in maniera incisiva. Le categorie di intervento che godono dello speciale superbonus del 110% sono rimaste più o meno invariate, è stata ampliata la platea dei possibili beneficiari e introdotti alcuni piccoli aggiustamenti sui massimali da poter portare in detrazione.
Si allega qui sotto gli articolo di interesse della Legge 77/2020:
In questi giorni vengono presentate alcune bozze preliminari riguardanti il superbonus del 110% per i lavori di ristrutturazione che comportano miglioramenti energetici.
Dalle bozze che circolano in rete (in attesa dei promessi Decreti attuativi che dovrebbero arrivare in 30 giorni circa) sembrano confermate le ipotesi che già avevamo introdotto in precedenti articoli.
In particolare chi vorrà approfittare del nuovo superbonus 110% per risparmio energetico dovrà contattare un termotecnico professionista al fine di presentare tutte le pratiche necessarie per ottenere il beneficio:
Pratiche necessarie per il superbonus 110%
Relazione tecnica ai sensi del DM 16/6/2015 “requisiti minimi” da presentare al Comune ai sensi della Legge 10/91 (pratica termotecnica)
Eventuali pratiche edilizie (CILA, SCIA, ecc…) necessarie in base al tipo di intervento da realizzare
Asseverazione di un termotecnico professionista che attesti la rispondenza degli interventi con quanto stabilito dalla normativa tecnica a riguardo e con i prezzi standard riferibili all’intervento.
APE (Attestato di Prestazione Energetica) da produrre prima dell’inizio dei lavori che attesti la classe energetica dell’edificio ante operam
APE (Attestato di Prestazione Energetica) da produrre dopo i lavori che attesti la classe energetica dell’edificio post operam (occorre effettuare un salto di due classi energetiche)
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorrerà inoltrare la pratica ENEA con i dati contenuti nella scheda descrittiva degli interventi. I dati da indicare sono quelli contenuti negli allegati C e D alla bozza del decreto (in attesa di eventuali modifiche e conferme). Si tratta di informazioni tecniche che servono ad identificare la tipologia dell’edificio o di impianto su cui sono stati realizzati i lavori e il contribuente che sostiene le spese.
All’Enea bisognerà anche trasmettere l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
A chi rivolgersi per ottenere il superbonus del 110%:
Per Firenze, Prato, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno:
Detrazioni fiscali per risparmio energetico 2020. Decreto Rilancio e detrazioni ecobonus del 110%
Con l’emergenza sanitaria abbiamo assistito a una generale crisi economica che ha colpito tutti i settori produttivi e commerciali. Al fine di fornire un supporto economico il Governo ha emanato un decreto legge di urgenza, chiamato Decreto Rilancio in cui sono stai inseriti degli articoli per potenziare l’ecobonus per interventi di risparmio energetico.
La prima versione del decreto rilancio potenzia l’ecobonus portando la percentuale di detrazione al 110% in 5 anni.
Siamo in attesa della versione definitiva che sarà pubblicata a breve in gazzetta ufficiale, per adesso gli interventi che godranno del potenziamento al 110% sono i seguenti:
Vengono portati al 110% gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
Godranno di una detrazione del 110% in 5 anni anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Aumentata l’aliquota anche per gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Queste tipologie di intervento si portano dietro anche altri interventi che di per sè erano incentivati con aliquote inferiori (ad es. ecobonus 50% o 65%) che passano così al 110% se effettuati insieme a quelli visti sopra:
L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Gli interventi dovranno garantire un miglioramento energetico di almeno due classi come certificato da un Attestato di Prestazione Energetica (APE) da redigersi prima e dopo l’intervento.
Inoltre gli interventi dovranno essere asseverati da termotecnici abilitati che dovranno inviare all’ENEA la relativa documentazione / pratica.
Si riporta per completezza il testo del decreto legge DL Rilancio:
1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,
nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso,
devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di
prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione
prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house
providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall’articolo (da def) in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione.
13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via
telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità
attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Salvo che Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro (da definire) ad euro (da definire). I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a (n da definire) milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689.
L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del visto di conformità di cui al comma 11.
Con l’articolo relativo all’efficienza energetica del Decreto Legge DL Rilancio si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.
In particolare:
– la disposizione del comma 1 – ponendosi in deroga all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La medesima aliquota di detrazione spetta, ai sensi del comma 2, anche con riferimento agli interventi indicati nel citato articolo 14 del DL 63 del 2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 1;
– il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2;
– nel comma 4 si prevede, in deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi;
– nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 4. Con il successivo comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito;
– la disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con i commi 9 e 10 si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel
comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Il bonus facciate 2020 è un nuovo incentivo fiscale dedicato al rifacimento delle facciate degli edifici ubicati nelle zone classificate da un punto di vista urbanistico come A e B del nostro paese.
Il bonus facciate è disponibile per tutte le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici già esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
La detrazione relativa al bonus facciate è ripartita in 10 rate annuali e l’aliquota è molto alta, ossia del 90% detraibile da IRPEF o IRES, quindi la misura è disponibile sia per le persone fisiche, privati che per le aziende che pagano l’IRES.
Interventi incentivati con il Bonus Facciate
La detrazione del 90% spetta per i seguenti interventi effettuati sulla facciata:
di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che
interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
Bonus facciate e isolamento termico (cappotto termico)
In particolare la terza opzione apre la strada all’incentivazione degli interventi di isolamento termico a cappotto che spesso vengono eseguiti in concomitanza del rifacimento delle facciate ma che con questa nuova legge possono essere effettuati e incentivati con il nuovo Bonus Facciate.
La realizzazione di un isolamento termico della facciata con un cappottotermico è quindi adesso possibile usufruendo del bonus facciate al 90% senza limiti di spesa e con detrazione ripartita in 10 anni.
Sono altresì detraibili le seguenti spese accessorie:
le spese per i materiali, la progettazione e le altre prestazioni
professionali connesse e richieste dal tipo di lavori (progetti pratiche APE ecc…)
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ( le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali tasse e diritti per la richiesta di titoli abitativi edilizi, occupazione del suolo pubblico e oneri accessori).
Requisiti, adempimenti e regole per accedere al Bonus Facciate
Per usufruire del bonus facciate è necessario seguire alcuni adempimenti e specifiche tecniche tra le quali si ricorda:
Pagamenti tramite bonifico parlante (come per Bonus Casa o Ecobonus)
Chiedere ed ottenere tutte le pratiche edilizie necessarie richieste dalla normativa edilizia ed urbanistica (ad es. SCIA). Qualora la normativa edilizia locale e nazionale non prevedano alcun titolo abilitativo, occorre predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.
Per gli interventi di realizzazione di un cappotto termico (sistema di isolamento termico a cappotto per il risparmio energetico) per il quale si richiede il bonus facciate è necessario predisporre la pratica ex Legge 10/91 per l’isolamento termico dell’edificio ai sensi del DM 26/6/2015 requisiti minimi. Tale pratica va predisposta prima di eseguire l’intervento e il termotecnico progettista (ad es. ingegnere) dovrà presentare tale pratica al Comune di appartenenza in concomitanza della pratica edilizia.
Per ottenere il bonus facciate sugli interventi di risparmio energetico (isolamento termico a cappotto) occorre inoltre una asseverazione timbrata da un tecnico abilitato (ad es. ingegnere)
Per richiedere il bonus facciate 2020 per l’isolamento termico a cappotto occorre inoltre predisporre un APE (Attestato di Prestazione Energetica) e il relativo protocollo alla Regione di appartenenza.
Invio della pratica con comunicazione ENEA per bonus facciate
Al fine di ottenere i benefici relativi al bonus facciate 2020, se l’intervento è stato eseguito al fine di conseguire un risparmio energetico tramite isolamento termico a cappotto la normativa prevede l’invio della pratica ENEA come per l’ecobonus.
In particolare come riportato nella guida redatta dall’Agenzia delle Entrate:
“Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. ”
A chi rivolgersi per il bonus facciate
Come si può comprendere leggendo la normativa relativa a questo nuovo incentivo occorrerà sicuramente rivolgersi a uno studio tecnico professionale per ottenere i permessi o le licenze edilizie eventualmente necessarie.
IMPORTANTE:
Nel caso in cui si richieda il bonus facciate per la realizzazione di un isolamento termico a cappotto occorrerà rivolgersi a un termotecnico professionista al fine di progettare la stratigrafia dell’intervento, verificare che l’isolamento termico sia sufficiente per rientrare nelle specifiche di legge richieste dal decreto requisiti minimi (che attenzione sono molto restrittive in quanto a trasmittanza termica richiesta), predisporre la pratica ex Legge 10/91 e la relazione tecnica DM 26/6/2015 (requisiti minimi), asseverazione finale, APE e comunicazione pratica ENEA bonus facciate.
Comunicazione ENEA 2020, detrazioni ecobonus, bonus casa ristrutturazioni, bonus facciate
Con la legge di bilancio sono stati prorogati e integrati per il 2020 gli interventi per cui è possibile usufruire dei vari bonus e incentivi fiscali previsti per ristrutturazione, ecobonus, bonus casa, bonus facciate.
Al fine di semplificare la descrizione delle varie opzioni, abbiamo realizzato, in collaborazione con lo studio tecnico e termotecnico Luminance Progetti di Firenze, una tabella di sintesi con i vari interventi oggetto di incentivi fiscali e gli adempimenti relativi alla comunicazione della pratica ENEA nei vari casi.
Se hai eseguito un intervento che può accedere agli incentivi Bonus Casa, oppure Ecobonus o Bonus Facciate e devi provvedere agli adempimenti di legge inerenti la comunicazione ENEA puoi rivolgerti allo studio tecnico e termotecnico Luminance.it:
La normativa relativa alla certificazione energetica degli edifici (APE) è stata più volte modificata e aggiornata durante gli ultimi anni. Faremo qui riferimento alle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in particolare al DM 26/6/09 e al DM 26/6/15 che si sovrappongono e in parte si integrano tra loro.
Casi in cui non serve l’APE
Analizzando i decreti di cui sopra possiamo elencare alcune fattispecie in cui non è richiesto l’APE:
box, cantine e autorimesse
parcheggi a più piani
campi sportivi coperti da strutture stagionali
depositi privi di impianti termici
Il DM 26/6/2015 ha poi introdotto altre tipologie di immobili / edifici che possono essere esclusi dall’APE:
gli edifici agricoli o rurali non residenziali (ad es. tettoie, ruderi ad uso non abitativo, ecc…) sprovvisti di impianti di climatizzazione
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. (la parti ad ufficio vanno quindi dotate di APE)
gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
i ruderi, purché tale stato venga dichiarato nell’atto notarile (quindi il notaio dovrà specificare in maniera precisa tale circostanza nel contratto)
i fabbricati in fase di costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o agibilità al momento della compravendita ( scheletri strutturali o immobili al rustico o stato grezzo)
edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.
In alcune Regioni la normativa nazionale potrebbe essere stata sovrascritta o integrata da alcune norme regionali, per cui si raccomanda comunque di informarsi presso l’ufficio ambiente o energia competente presso la propria regione di appartenenza per informazioni più dettagliate. In caso di locazioni si consiglia di contattare anche l’ufficio locale dell’ADE per essere sicuri in caso di esclusione dall’APE per non vedersi comminare una sanzione al momento della registrazione dei contratti di affitto.
A chi rivolgersi per l’APE:
Chiedi subito un preventivo senza impegno al nostro studio tecnico per la certificazione energetica APE su Firenze, Prato, Pistoia:
Quando serve l’APE (attestato di prestazione energetica)?
Attestato di prestazione energetica APE
L’obbligo della certificazione energetica degli edifici è stato introdotto alcuni anni fa dal Decreto Legislativo 192/05. La normativa è poi evoluta negli anni successivi tramite alcuni decreti attuativi e leggi riguardanti l’assetto energetico che hanno in parte modificato il quadro legislativo. In particolare il DL 63/13, la Legge 90/2013, il DL 145/13 e la Legge 9 del 21/2/2013 hanno apportato alcuni cambiamenti all’impianto normativo iniziale della certificazione energetica.
Attualmente occorre riferirsi al più recente DM 26/6/2015 in attuazione della Legge 90/2013 e relative Linee Guida Nazionali per la prestazione energetica degli edifici per avere un quadro aggiornato degli obblighi e delle procedure che regolano la certificazione energetica degli edifici.
Obbligo di allegare l’APE al contratto di compravendita o locazione
Analizzando la normativa in merito all’APE, che come abbiamo detto è stata modificata e rivista a più riprese, possiamo osservare che l’obbligo di allegare l’APE al contratto è previsto nei seguenti casi:
Vendita o compravendita di immobili
Trasferimento a titolo oneroso di immobili
Locazione di edifici
In questi casi è l’art. 6 del DLgs 192/05 e s.m.i., in particolare il comma 3, che regola l’obbligo di allegare l’APE ai rispettivi contratti e fissa delle sanzioni nel caso in cui non si rispettino i termini di legge. Le sanzioni vanno da un minimo di € 3.000 a un massimo di € 18.000.
Obbligo di consegna dell’APE
Tale adempimento va documentato inserendo nell’atto un’apposita clausola in cui l’acquirente (in caso di compravendita di immobili) o il conduttore dell’immobile (in caso di affitto) dichiarano di aver ricevuto tale documentazione (APE). L’obbligo di consegna dell’APE è in vigore nei seguenti casi:
Vendita o compravendita
Trasferimento a titolo oneroso
Trasferimento a titolo gratuito
Locazione di edifici
Locazione di singole unità immobiliari ( ad es. un appartamento all’interno di un condominio più ampio, oppure un locale commerciale che fa parte di un edificio più ampio)
Obbligo di dotazione o produzione dell’APE
Edifici nuovi (nuove edificazioni)
Edifici sottoposti a ristrutturazione importante
Vendita o compravendita
Trasferimenti a titolo gratuito
Locazione di edifici
Locazione di singole unità immobiliari
Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico
Contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico
Obbligo di informazione dell’APE
Vendita o compravendita
Trasferimento a titolo oneroso
Trasferimento a titolo gratuito
Locazione di edifici
Locazione di singole unità immobiliari
Edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico
Anche in questo caso occorre inserire nell’atto un’apposita clausola in cui viene specificato che il conduttore o l’acquirente dichiarano di aver ricevuto le informazioni circa l’APE relativo ai beni immobili oggetto dell’operazione.
Obblighi relativi agli annunci immobiliari
Sempre l’articolo 6 del suddetto decreto introduce degli obblighi per quel che riguarda l’APE e la certificazione energetica anche in relazione agli annunci immobiliari, in particolare:
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente.
Sanzioni per chi non rispetta gli obblighi relativi alla certificazione energetica degli edifici
Come abbiamo visto in precedenza la normativa attuale prevede delle sanzioni per chi non rispetta gli obblighi inerenti l’APE, tali sanzioni vengono comminate dalla Guardia di Finanza oppure dall’Agenzia delle Entrate a seconda dei casi.
In particolare l’articolo 6 al comma 3 recita così:
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) entro quarantacinque giorni. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
A chi rivolgersi per richiedere l’APE per i propri immobili
La normativa prevede che l’APE venga rilasciato da un professionista abilitato iscritto al proprio ordine professionale di appartenenza in possesso di determinati requisiti (ad es. Ordine degli Ingegneri, Architetti, ecc…). Si consiglia comunque di rivolgersi sempre a uno studio professionale serio della propria zona in quanto la legge prevede unsopralluogo obbligatorio da parte del certificatore presso l’immobile da certificare. Occorre quindi evitare di affidarsi a siti internet on-line di dubbia provenienza che promettono APE a prezzi troppo bassi o inverosimili, oppure a pubblicità che promettono APE a prezzi da offerta o last-minute. Per la preparazione di un APE occorre infatti un’analisi approfondita dell’immobile e il professionista dovrà svolgere dei calcoli termotecnici seguendo delle procedure assai complesse e regolate da apposita normativa standardizzata. Il costo dell’APE sarà quindi proporzionale alle caratteristiche dell’edificio e alla complessità dell’incarico.
Per le zone di Firenze, Prato, Pistoia e provincie è possibile contattare direttamente il nostro studio tecnico per il rilascio dell’APE.
Richiedi subito un preventivo senza impegno per la certificazione energetica del tuo immobile (sopralluogo tecnico e rilascio APE su Firenze, Prato, Pistoia):
Gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore
Da molti decenni ormai scienziati e ricercatori di tutto il mondo pubblicano risultati allarmanti circa il riscaldamento globale (Global Warming) e le emissioni di CO2 in atmosfera. Negli ultimi anni recenti ricerche hanno mostrato, con dati numerici ed analisi certe, che il fenomeno è in costante crescita e le variazioni climatiche diverranno ben presto incompatibili con la vita in molte zone geografiche.
Eppure gli appelli della scienza sono rimasti in gran parte inascoltati. Le politiche dei vari Stati stanno solo adesso recependo timidamente le indicazioni degli esperti circa le riduzioni delle emissioni della CO2. Forse troppo tardi.
A livello tecnico e ingegneristico possiamo intervenire in maniera importante nel processo di riduzione delle emissioni di gas serra puntando tutto sul risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Ad oggi non abbiamo però molti strumenti e tecnologie mature abbastanza per un impiego massivo.
Una valida alternativa all’utilizzo di fonti di energia fossili (che d’ora in avanti dovranno rimanere il più possibile dove si trovano, ossia sotto terra) è l’impiego di macchine basate sul ciclo dei gas cosiddetti refrigeranti, cioè le macchine in pompa di calore. Tali macchine sono in grado di “spostare” il calore dall’esterno verso gli ambienti da climatizzare al fine di creare quelle condizioni di temperatura a noi favorevoli che chiamiamo “comfort”.
In estate, tramite un ciclo termico inverso, tali macchine sono in grado di raffrescare gli ambienti in cui viviamo (case, uffici, negozi, laboratori, ecc…) spostando all’esterno il calore in eccesso.
Impianti con pompa di calore aria-acqua
Questa tipologia di impianto è costituita da una macchina esterna (motocondensante) in grado di generare acqua calda o fredda da inviare ai terminali di emissione. Il fluido vettore, in questo caso l’acqua, circola all’interno dei locali da climatizzare trasferendo l’energia necessaria al fine di riscaldare o raffrescare gli ambienti. I terminali di emissione possono essere dei fan-coil (ventilconvettori) ad acqua, pannelli radianti (a pavimento o a parete/soffitto) oppure anche radiatori opportunamente dimensionati in base ai carichi termici di progetto. Negli ultimi mesi molte case produttrici propongono questo tipo di soluzione in pompa di calore come alternativa all’utilizzo di caldaie e generatori a gas/gpl/gasolio. Questo tipo di impianto permette di ottenere delle valide prestazioni energetiche contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 rispetto a tipologie più tradizionali basate su combustione.
Impianti con pompa di calore aria-aria
Questo tipo di impianti rappresenta l’evoluzione dei normali e “buon vecchi” condizionatori. Il sistema è normalmente costituito da un’unità esterna e da unità interne ad espansione diretta che possono essere di tipo split a parete, split a pavimento (tipo fan-coil) oppure di tipo canalizzabili. Questa ultima soluzione permette di realizzare impianti con diffusione di aria trattata tramite griglie di distribuzione incassate che permettono di raggiungere i vari locali e ambienti dell’edificio. Anche questo tipo di impianto permette di ottenere delle valide prestazioni energetiche contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 rispetto a tipologie più tradizionali basate su combustione. Le odierne macchine presentano infatti coefficienti di prestazione molto alti (COP) ottenendo una buona quantità di energia da fonte rinnovabile (aria/ambiente esterno).
Produzione di acqua calda tramite pompa di calore
Le macchine in pompa di calore permettono anche di produrre l’acqua calda (ACS, acqua calda sanitaria) per i servizi degli edifici (sanitari, docce, vasche, ecc…). Oramai da alcuni mesi è possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti validi e ben collaudati delle principali marche del settore. Questi sistemi sono costituiti da un accumulo (o bollitore) che contiene la necessaria quantità di acqua per i servizi richiesti dalle utenze. Il calore necessario per portare a temperatura il fluido e per garantire la giusta disponibilità è fornito da una macchina a pompa di calore che può essere integrata sopra il boiler stesso oppure splittata all’esterno dei locali. In entrambi i casi si raggiungono dei buoni valori di efficienza energetica (COP) che permettono di produrre acqua calda con una minore quantità di emissione di CO2 in ambiente.
Progetto di impianti con pompe di calore
La progettazione degli impianti a pompa di calore deve essere affidata a professionisti termotecnici in grado di eseguire i calcoli termici necessari al fine di dimensionare in maniera corretta le varie componenti dell’impianto di climatizzazione. La sostituzione di un vecchio impianto basato su caldaie o altri generatori di vecchio stampo con una nuova impiantistica a pompa di calore deve essere progettata in base a calcoli ben precisi che coinvolgono la valutazione dell’involucro dell’edificio e delle sue caratteristiche termotecniche.
A chi rivolgersi
Per Firenze, Pistoia, Prato, Lucca è possibile rivogersi a:
Studio tecnico e termotecnico Luminance Progetti, progetti e calcoli per impianti di climatizzazione invernale ed estiva, pratiche per incentivi statali, ecobonus e risparmio energetico, APE.
Ecobonus per risparmio energetico: Le nuove aliquote per le detrazioni fiscali 2018
Detrazioni fiscali per risparmio energetico 2018
La Legge di Bilancio 2018 ha apportato delle modifiche importanti in relazione alle detrazioni fiscali per risparmio energetico (ecobonus). Il sistema di incentivazione basato sulle detrazioni fiscali è in vigore da molti anni nel nostro Paese e principalmente si sono affermate due linee principali di indirizzo: le detrazioni per ristrutturazioni (ex 36%) poi portate al 50% e le detrazioni per interventi che mirano a conseguire un risparmio energetico. Per quest’ultime nel 2017 la percentuale detraibile era fissata al 65% per i vari tipi di intervento ma la Legge di bilancio 2018 ha modificato le aliquote differenziando il rimborso in base alla specifica tipologia. Vediamo quindi quali sono gli interventi incentivati e le aliquote valide per le detrazioni fiscali ecobonus:
Indice:
Interventi che godono della detrazione al 50%
Interventi che godono della detrazione al 65%
Interventi che godono della detrazione al 70%
Interventi che godono della detrazione al 75%
Interventi che godono della detrazione al 80%
Interventi che godono della detrazione al 85%
Detrazioni del 50%
Schermature solari
Caldaie alimentate a biomassa (pellet, legna, ecc…)
Serramenti ed infissi
Caldaie a condensazione di classe A
Detrazioni del 65%
Pannelli solari termici
Generatori ibridi compatti
Microcogenerazione
Pompe di calore ad alta efficienza
Scaldabagno a pompa di calore
Sistemi di Building Automation
Isolamento termico dell’involucro, coibentazione
Caldaie a condensazione di classe A + Sistemi di termoregolazione evoluti (ad es. regolazione climatica). In più, a nostro avviso, occorre sempre installare anche le valvole termostatiche nei locali dove non vi è una termoregolazione dedicata.
Detrazioni 70%
Interventi di tipo condominiale (superficie > 25%)
Detrazioni 75%
Interventi di tipo condominiale (superficie > 25% + Classe media)
Detrazioni 80% – 85%
Interventi di tipo condominiale + riduzioni nelle classi di rischio sismico
Ricordiamo che tra gli interventi con aliquote del 50% vi sono anche alcuni tipi di opere agevolabili con l’altro sistema di incentivazione, cioè quello relativo al 50% (ex 36%) per ristrutturazione. Va però osservato che le detrazioni per ristrutturazione sono godibili solo per immobili residenziali da persone fisiche (IRPEF) mentre le detrazioni per risparmio energetico sono rivolte anche a ditte, aziende, professionisti e riguardano anche edifici ad usi diversi, ad es. uffici, capannoni, locali commerciali, ecc…
Per godere dell’incentivo statale per ecobonus occorre seguire le istruzioni e ottemperare alcuni adempimenti, che potete trovare sul sito dell’ENEA, al fine di accedere agli incentivi. Tra le altre cose è necessario inviare una apposita pratica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori e conservare la ricevuta (codice CPID).
Per l’invio della pratica ENEA è possibile rivolgersi a studi tecnici e termotecnici specializzati che potranno fornire la necessaria consulenza anche on-line.
Le detrazioni fiscali e la termoregolazione evoluta
La nuova legge di bilancio 2018 ha portato delle importanti novità nel settore del risparmio energetico. In particolare gli incentivi del 65% (detrazioni fiscali per efficienza energetica) sono stati mantenuti per la sostituzione dei vecchi generatori con nuove caldaie a condensazione almeno di classe A se l’intervento prevede la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI o VIII. (oltre all’installazione delle valvole termostatiche sui radiatori o altri corpi scaldanti)
Per maggiori informazioni relative alle detrazioni fiscali per le caldaie a condensazione e l’installazione dei sistemi di termoregolazione evoluti si rimanda al nostro articolo specifico, che tratta i vari tipi di sensori e termoregolazioni.
In questo breve articolo riportiamo invece le percentuali di risparmio energetico ottenibile con l’installazione di tali sistemi di termoregolazione:
La Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
meglio nota come (2014/C 207/02) riporta al suo interno una tabella dove vengono riportate le percentuali di risparmio energetico (stagionale) ottenibile con l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti in base alla classe di appartenenza.
In particolare riportiamo qui sotto le percentuali ottenibili con i dispositivi appartenenti alle classi citate dalla legge di bilancio 2018 al fine di ottenere gli incentivi statali ecobonus (detrazioni fiscali 65%) per le caldaie a condensazione di classe almeno pari alla A.
Classe V: 3%
Classe VI: 4%
Classe VIII: 5%
Richiedi subito un preventivo senza impegno per la preparazione della pratica e la comunicazione ENEA:
Come ottenere le detrazioni del 65% per le caldaie a condensazione di classe A con sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI, VIII
La Legge di bilancio 2018 è stata approvata da poco e sono state introdotte alcune modifiche che riguardano anche le detrazioni fiscali per la sostituzione dei vecchi generatori con caldaie a condensazione di classe A e contestuale installazione di sistemi di regolazione evoluti di classe V, VI e VIII.
Ma cosa sono questi sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI o VIII ?
La novità introdotta riguarda appunto la differenziazione tra gli interventi di sola sostituzione di caldaia con una a condensazione di classe almeno pari alla classe A e gli interventi che prevedono anche la messa in opera di sistemi evoluti per la regolazione della temperatura negli ambienti serviti dal generatore a condensazione installato.
Vediamo adesso cosa sono questi sistemi evoluti di termoregolazione e cosa cambia al variare della loro classe.
Indice
Sistemi di termoregolazione evoluti di classe V
Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI
Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII
Termoregolazione e risparmio energetico
Sistemi di termoregolazione evoluti di classe V
Se andiamo a leggere la nuova Legge di bilancio 2018 dove sono state inserite le modifiche riguardanti le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica troviamo la seguente frase:
“La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02“
La nuova caldaia a condensazione che andremo ad installare dovrà quindi essere almeno in classe A di prodotto per avere accesso agli incentivi del 65%, ma non basta. Infatti si introduce anche una ulteriore specifica che riguarda i sistemi di termoregolazione.
Se andiamo a consultare la citata comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 troviamo che le definizione dei sistemi evoluti di classe V è la seguente:
“Termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”
Il sistema di termoregolazione dovrà dunque controllare la caldaia a condensazione in maniera tale da far variare la temperatura dell’acqua in uscita (mandata) al variare delle condizioni ambientali.
Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI
Per quel che riguarda la classe VI , se andiamo a consultare la citata comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (trascurando la traduzione dall’inglese che a nostro avviso non è proprio chiarissima) troviamo che le definizione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe VI è la seguente:
“Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dell’apparecchio di riscaldamento.”
Si tratta quindi di sistemi elettronici che permettono una regolazione di tipo climatico, ossia basata sulla temperatura esterna e che variano la temperatura dell’acqua in uscita alla caldaia a condensazione considerando la temperatura ambiente e la temperatura misurata all’esterno. In base ai parametri misurati sarà poi la centralina elettronica che seleziona i parametri operativi e la curva climatica di riferimento.
Sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII
La legge di bilancio 2018 introduce le detrazioni fiscali del 65% anche per quel che riguarda la classe VIII. In base alla comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (trascurando la traduzione dall’inglese che a nostro avviso non è proprio chiarissima nemmeno in questo caso) troviamo che le definizione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe VIII è la seguente:
“Controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo elettronico munito di 3 o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”
La definizione è molto simile a quella della classe V, solo in questa configurazione si prevedono almeno 3 punti di misura per la temperatura ambiente e la regolazione della temperatura dell’acqua di mandata dovrà dipendere da tutti i valori misurati nei vari ambienti.
Sistemi di termoregolazione evoluti e risparmio energetico
La legge di bilancio 2018 ha introdotto un ulteriore elemento da considerare al fine di ottenere le detrazioni fiscali del 65% per risparmio energetico. Infatti, oltre alla installazione di una caldaia a condensazione di classe A e alle valvole termostatiche, viene richiesta anche la installazione di un sistema di regolazione evoluto di classe V, VI e VIII.
Il concetto di base è quello di premiare una regolazione di tipo modulante, ossia i vari sensori dovranno essere in grado di trasmettere alla centralina (che nei sistemi home può essere già compresa all’interno della caldaia) i valori misurati di temperatura nei locali da climatizzare. In tal modo la caldaia potrà modulare e la temperatura dell’acqua in uscita sarà correlata alle misure di temperatura nei vari locali. La caldaia a condensazione potrà quindi in media lavorare con temperature di ritorno più basse e sfruttare meglio la condensazione dei fumi con un rendimento maggiore e minori consumi.
Inoltre si consiglia di abbinare sempre un sistema di termoregolazione dotato di sonda esterna e centralina climatica in maniera da regolare il funzionamento della caldaia in base alle temperature esterne e alle temperature misurate all’interno degli ambienti. Anche questa soluzione permette di ottenere un risparmio energetico grazie al fatto che il generatore potrà lavorare in base ai parametri esterni ed interni sfruttando al meglio il fenomeno della condensazione.
A chi rivolgersi per ottenere le detrazioni fiscali per risparmio energetico e le pratiche ENEA:
Per ottenere le detrazioni fiscali per risparmio energetico occorre inviare all’ENEA una apposita pratica come richiesto dalla normativa vigente entro 90 giorni dal “collaudo” delle opere eseguite.
E’ possibile rivolgersi allo Studio Luminance che effettua tale servizio in modalità telematica e serve tutta Italia. Per maggiori informazioni:
Richiedi subito un preventivo gratuito senza impegno per la pratica ENEA:
Per maggiori informazioni sul contributo dei vari sistemi di termoregolazione evoluti al risparmio energetico nell’ambito degli impianti di riscaldamento si consiglia di consultare la pagina seguente:
La qualità dell’aria indoor nelle nostre case e appartamenti: l’importanza della ventilazione meccanica controllata (VMC)
Spesso si sente parlare di qualità dell’aria indoor e delle possibili sostanze che possono causare disturbi e forme di allergie.
Ma quali possono essere le sostanze inquinanti che troviamo nelle nostre case e appartamenti?
Molti studi e ricerche sono state condotte per valutare quali siano le principali sorgenti di sostanze inquinanti presenti nelle nostre case e principalmente troviamo: combustibili quali gasolio, carbone, legna, fumi del tabacco, materiali da costruzione, prodotti per le pulizie di casa, detergenti, pesticidi, medicamenti per le piante, prodotti e collanti utilizzati per i mobili, deodoranti chimici, solventi e molti altri.
Anche la semplice CO2, anidride carbonica, prodotta dalla respirazione o da combustione in alte concentrazioni può dar luogo a fenomeni ed effetti che possono disturbare gli abitanti della casa.
Ad esempio per concentrazioni superiori a 1000 – 2000 ppm CO2 già si possono verificare episodi di sonnolenza, mal di testa, scarsa concentrazione, leggera nausea.
Anche i VOC rappresentano una fonte di inquinamento per l’aria indoor, queste sostanze in alte concentrazioni e prolungata esposizione interagiscono con i nostri tessuti provocando disturbi, malattie e fenomeni degenerativi. I composti organici volatili possono essere presenti in materiali edili, arredi, rivestimenti.
Nei mobili è possibile riscontrare un rilascio nel tempo di formaldeide, un gas incolore, che può causare forme di allergia e irritazione agli occhi e alla gola.
Tutti questi agenti inquinanti per l’aria indoor che per vari motivi vengono rilasciati nell’ambiente domestico trovano la loro pericolosità nel momento in cui si accumulano alte concentrazioni disperse.
Qual è il ruolo della ventilazione meccanica controllata (VMC)?
Fondamentale quindi ventilare sempre in maniera importante le abitazioni e i locali in cui viviamo. Per migliorare la qualità dell’aria occorre installare un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) con apposito recuperatore energetico in grado di effettuare un ricambio di aria continuo e a basso flusso senza immettere aria gelida in inverno.
Gli impianti di ventilazione meccanica controllata possono essere di due tipi:
VMC canalizzata: Nei locali vengono installate apposite bocchette per la immissione e ripresa dell’aria che vengono poi collegate al recuperatore tramite delle canalizzazioni.
VMC puntuale o delocalizzata: In ogni locale vengono installati uno o più dispositivi singoli in grado di scambiare aria con l’esterno.
L’utilizzo della VMC permette di ottenere una qualità dell’aria superiore con basso consumo energetico. Lo scambio con l’esterno permette di diluire le sostanze inquinanti abbassando le loro concentrazioni e garantendo una buona ventilazione continua negli ambienti indoor.
Per il progetto e il dimensionamento degli impianti VMC occorre ricorrere a un progettista termotecnico professionista che potrà guidarvi nella scelta dell’impianto a voi più congeniale e controllare che il tecnico installatore svolga un buon lavoro.
Il problema della muffa su muri e pareti di casa: chi interviene il proprietario o l’inquilino?
Il problema della muffa in casa
La muffa che fiorisce sui muri e sulle pareti di casa è un problema assai frequente e spesso causa di contenzioso tra inquilini e proprietari degli immobili in affitto. Può capitare ad esempio che al momento della stipula del contratto di affitto tale problema non sia visibile o che l’inquilino non ponga attenzione a questo aspetto. In realtà la muffa non rappresenta solo un problema di tipo estetico ma vi possono essere delle implicazioni da un punto di vista di salubrità e igiene che portano a una drastica diminuzione del comfort abitativo.
In linea generale occorre consultare un termotecnico professionista in grado di svolgere una perizia al fine di individuare la reale causa del problema. Se il problema è imputabile a una scorretta conduzione dell’immobile occorrerà che sia l’inquilino a porre rimedio al problema eliminando le macchie di muffa presenti e soprattutto modificando le proprie abitudini ( ad esempio evitare di stendere i panni in casa, operare una corretta aerazione dei locali, tenendo una giusta temperatura interna, ecc…). Se il problema della muffa su muri e pareti è imputabile invece a difetti e vizi dell’immobile e il problema della muffa si presenta comunque (anche con una corretta gestione), allora il proprietario dovrà porre rimedio intervenendo sull’immobile e correggendo eventuali difetti di coibentazione, aerazione, ponti termici, ecc… Nel caso in cui le cause della muffa siano da ricercare in difetti occulti dell’immobile l’inquilino potrà anche richiedere in alcuni casi l’annullamento del contratto o la riduzione del canone in quanto il bene non risulta pienamente godibile.
Legge di bilancio 2018: detrazioni 65% e 50% per risparmio energetico ecobonus
Detrazioni fiscali per risparmio energetico 2018
La legge di bilancio per il 2018 è in vigore e con essa le novità riguardanti le detrazioni fiscali del 65% e 50% per risparmio energetico.
Si segnala la modifica relativa all’aliquota per la detrazione delle spese sostenute per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e schermature solari. La percentuale di detrazione è stata infatti tagliata per il prossimo anno dal 65% al 50%. Per cui tali interventi avranno per il 2018 lo stesso trattamento di altri interventi di ristrutturazione ( 50%).
La sostituzione di generatori di calore con nuove caldaie a biomassa vedrà l’applicazione dell’aliquota del 50% per il 2018. Anche qui è stato operato un taglio all’incentivo, infatti la percentuale di detrazione era al 65% per il 2017.
Per le caldaie a condensazione invece sono state previste due opzioni. Se si sostituisce il vecchio generatore con una nuova caldaia a condensazione di classe almeno A di usufruisce dell’incentivo del 50% che sale al 65% se insieme alla caldaia si installano anche sistemi di termoregolazione evoluti.
Per il 2018 sono previste inoltre le detrazioni del 65% per la sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale con nuovi impianti dotati di sistemi ibridi, costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
In base alla nuova legge 2018 sono quindi escluse da ogni incentivo le caldaie a condensazione e non con classe inferiore alla A.
Legge di bilancio 2018: le detrazioni 65% – 50% per risparmio energetico per le caldaie a condensazione
detrazioni 2018 caldaie
Nei giorni passati si sono susseguite una serie di informazioni e notizie contrastanti riguardo alla proroga degli incentivi fiscali (ecobonus) per le caldaie per l’anno 2018. In particolare erano emersi dei dubbi circa il destino delle detrazioni del 65% per le caldaie a condensazione.
Ebbene ad oggi la legge di bilancio per il 2018 prevede le seguenti casistiche:
Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie di classe energetica inferiore alla A: Nessun incentivo
Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie a condensazione di classe energetica A con installazione di sistemi di termoregolazione evoluti: Detrazione del 65%
Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con caldaie a condensazione di classe energetica A: Detrazione del 50%
Sostituzione dei vecchi generatori non efficienti con apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro + installazione di sistemi di termoregolazione evoluti: Detrazione del 65%
Gli incentivi vengono così graduati in base alle prestazioni energetiche delle varie combinazioni. Per le modalità e le pratiche da redigere per accedere agli ecobonus rimangono più o meno valide le prescrizioni che già avevamo visto per gli anno precedenti. In particolare occorre predisporre ed inviare l’apposita pratica all’ENEA e conservare la documentazione tecnica e fiscale relativa all’intervento.
Per informazioni e maggiori dettagli normativi si consiglia di verificare sul sito del ministero preposto.
Per informazioni sull’installazione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI e VIII:
Le detrazioni fiscali 65% per i pannelli solari: incentivi per risparmio energetico
Pannelli solari termici tipo con tubi sottovuoto
I pannelli solari termici vengono utilizzati per la produzione di acqua calda utilizzando l’energia rinnovabile fornita dal sole. Esistono principalmente due tipologie di pannelli, quelli piani e quelli a tubi sottovuoto. Solitamente l’installazione di questo tipo di impianti prevede la messa in opera di uno o più pannelli solari, un bollitore o accumulo solare e una serie di componenti per la circolazione forzata o naturale del fluido termo vettore che scorre nelle tubazioni che collegano i pannelli al bollitore solare.
Da alcuni anni sono stati introdotti degli incentivi statali per l’installazione di questo tipo di impianti sotto forma di detrazioni fiscali per risparmio energetico con una aliquota pari al 65% della spesa sostenuta. In particolare ad oggi la normativa prevede che l’incentivo venga spalmato su 10 anni con rispettive 10 quote di pari importo.
In particolare in base al comma 346 della legge finanziaria del 2007 e sue successive modifiche e integrazioni (proroghe) vengono incentivati i pannelli solari dedicati alla produzione di acqua calda in edifici residenziali e industriali nonché per piscine, scuole e case di cura.
Tra le caratteristiche tecniche che vengono richieste vi sono:
I componenti dell’impianto quali bollitori e pannelli devono essere garantiti per almeno 5 anni mentre gli accessori e i componenti elettrici devono avere una garanzia di 2 anni.
I pannelli solari devono essere certificati in base a precise norme tecniche internazionali e l’impianto deve essere installato in conformità ai manuali tecnici forniti dal costruttore. Occorre quindi che il fornitore produca anche la necessaria documentazione tecnica e tutte le certificazioni che vengono richieste appositamente per l’ecobonus.
I pannelli solari termici godono dell’incentivo fiscale per il risparmio energetico sia che vengano installati per la sola produzione di acqua calda sanitaria (ACS) sia che vengano utilizzati per integrare l’impianto di riscaldamento presente.
Per ottenere l’incentivo occorre inviare l’apposita pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori come da collaudo delle opere e conservare la documentazione.
Ricevute dei bonifici bancari effettuati (utilizzare i modelli appositi per risparmio energetico)
Fatture correttamente intestate
Certificazioni e garanzie, schede tecniche
Pratica ENEA (allegato F) e ricevuta di invio CPID
Asseverazione di un tecnico abilitato
Per maggiori informazioni e una casistica più completa delle varie installazioni incentivabili si rimanda al sito web del ministero.
Per redigere l’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici il sopralluogo è obbligatorio
La certificazione energetica degli edifici permette di avere una “fotografia” energetica dei fabbisogni e delle caratteristiche edificio-impianto in uso standard, ossia vengono ipotizzate delle specifiche di utilizzo standard per poi confrontare tra loro gli immobili in base a delle classi di fabbisogno e in base ad alcuni parametri energetici.
L’attestato di prestazione energetica (APE) è stato recentemente introdotto in sostituzione dell’ACE in vigore fino ad alcuni anni fa.
Un’altra novità introdotta dal D.M. 26/6/2015 consiste nella introduzione del sopralluogo obbligatorio. Il tecnico che dovrà redigere l’attestato è dunque tenuto ad eseguire un sopralluogo obbligatorio presso l’immobile da certificare al fine di eseguire un rilievo tecnico specifico per raccogliere i dati necessari.
Quando incarichiamo un tecnico o uno studio professionale per la redazione di un APE è dunque sempre consigliabile accertarsi che poi sarà eseguito un sopralluogo presso l’edificio. Diffidiamo quindi da quei siti o operatori commerciali che promettono di rilasciare gli attestati di prestazione energetica a distanza, on-line, tramite mail, o solo analizzando una planimetria. La legge richiede infatti un sopralluogo obbligatorio.
Questo è ovviamente un elemento a garanzia del cliente, in quanto un certificatore energetico potrà valutare in maniera compiuta l’immobile con dati ricavati da un sopralluogo e il cliente sarà maggiormente tutelato da eventuali rivalse o richieste danni dovessero emergere in futuro da acquirenti o locatari scontenti dell’immobile certificato.
Gli impianti di riscaldamento attuali sono perlopiù alimentati da caldaie a gas metano, tradizionali o a condensazione. Le caldaie tradizionali hanno un rendimento un pò più basso delle moderne a condensazione che recuperano dai fumi parte dell’energia ottenuta dalla combustione.
La normativa che riguarda lo scarico dei fumi è stata modificata molte volte negli ultimi anni. In particolare si è promosso l’utilizzo di scarichi sopra la copertura al fine di non creare situazioni pericolose per la salute dei vicini, sopratutto quelli dei piani superiori e/o laterali.
Il D.Lgs 102/2014 conferma il divieto di scaricare a parete per le installazioni di nuove caldaie in edifici unifamiliari o plurifamiliari. Se invece era già presente una caldaia che alimentava un impianto al 31/08/2013 allora è possibile sostituirla mantenendo lo scarico a parete purchè si installi le moderne caldaie ad alto rendimento energetico e bassi inquinanti.
Esistono alcune deroghe al divieto, ossia in alcuni specifici casi è possibile installare lo scarico a parete:
si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
In tutti i casi in cui la legge ammette delle deroghe occorre installare delle caldaie di nuova concezione, ossia i moderni generatori che limitano le emissioni nocive e che garantiscono degli ottimi rendimenti energetici.
Gli scarichi vanno sempre e comunque posizionati nel rispetto della norma UNI 7129 che impone delle distanze di rispetto da pareti, finestre, terrazzi ecc… Se non è possibile installare la caldaia, e in particolare lo sbocco dello scarico dei fumi in maniera conforme alla 7129 occorre portare lo scarico sopra il tetto.
Quando si acquista un immobile o si procede con interventi di ristrutturazione è sempre consigliabile quindi porre attenzione alla posizione della caldaia, alle ubicazioni delle caldaie dei vicini e limitare lo scarico a parete in quanto in molti casi risulta fonte di contenzioso con il vicinato, oltre che pericoloso a causa delle emissioni nocive dei prodotti della combustione.
Il contratto preliminare di compravendita viene spesso stipulato dall’acquirente e il venditore in attesa di provvedere successivamente al contratto definitivo di compravendita. Il preliminare o compromesso deve essere stipulato in forma scritta tra le parti, o come scrittura privata, autenticata o atto pubblico. Sono varie le motivazioni che portano a questo step intermedio nella transazione degli immobili, a volte il venditore deve aspettare che si liberi un altro immobile oppure vi sono motivazioni di tipo economico o amministrativo, o si attende un mutuo oppure altre ragioni contingenti.
Per registrare il contratto preliminare di compravendita occorre versare una imposta di registro di € 200. Tale costo è fisso e non dipende dal valore della compravendita.
Occorre poi versare una imposta di bollo di € 16 ogni 4 facciate del documento o comunque ogni 100 righe scritte. Si spendono invece € 155 se si tratta di un contratto stipulato come atto pubblico da un notaio o come scrittura privata autenticata.
Se le parti concordano un pagamento preliminare al momento del compromesso a titolo di acconto o di caparra confirmatoria occorre allora considerare tra i costi anche l’imposta di registro proporzionale che va calcolata in percentuale sull’importo che viene scambiato.
In particolare occorre versare lo 0,50% o il 3% a seconda che si tratti di una caparra oppure un vero e proprio acconto sul prezzo concordato per la compravendita dell’immobile.
Nei casi in cui la compravendita sia soggetta a IVA le somme versate come acconti andranno fatturate come soggette a IVA e l’imposta di registro sarà fissa e si verserà la somma di € 200. Per la caparra confirmatoria andrà invece versato lo 0,50 % e non si dovrà addebitare l’IVA.
Nel caso in cui non venga scritto sul contratto preliminare di compravendita se la somma che viene anticipata dall’acquirente sia una caparra o un acconto allora si dovrà versare un’ imposta pari a quella relativa agli acconti sul prezzo di vendita.
Occorre registrare il compromesso entro 20 giorni da quando viene firmato dalle parti oppure 30 giorni se provvede il notaio tramite apposito atto notarile.
La sicurezza degli impianti a servizio degli edifici è materia di primaria importanza. Il progetto e la realizzazione degli impianti devono essere affidati a personale competente e al termine dei lavori la ditta installatrice è tenuta a rilasciare una apposita dichiarazione di conformità (DI.CO.)
La vecchia legge 46/90 è stata superata con l’entrata in vigore del D.M. 37/08 che ad oggi regola la materia inerente la sicurezza degli impianti.
In particolare il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008, “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.”, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 61 del 12/03/2008 ed è entrato in vigore il 27/03/2008.
I punti principali su cui si basa tale decreto sono: la progettazione degli impianti, la realizzazione degli stessi da parte di sole imprese abilitate con dei requisiti tecnici ben precisi, la documentazione a corredo degli impianti realizzati, quali DI.CO, DI.RI, le sanzioni per chi non rispetta le specifiche richieste dal D.M. 37/08.
Nelle varie sezioni del sito inerenti la sicurezza degli impianti negli edifici troverete molte informazioni sui vari aspetti del decreto e sulle implicazioni al fine di una corretta gestione degli immobili.
Inoltre potete consultare il D.M. 37/08 seguendo il seguente collegamento nella sezione leggi e norme del sito.
La pratica denominata Legge 10/91 fu introdotta nel 1991 al fine di normare il rendimento energetico degli edifici e di razionalizzare l’utilizzo dell’energia. In Italia si sono poi susseguite una lunga serie di leggi, norme e decreti che hanno formato un quadro legislativo assai complesso nell’ambito del risparmio energetico.
Dal 1991 al 2005 la materia è stata regolamentata dalla Legge 10/91 e relativi decreti attuativi. In seguito dal 2005 al 2007 occorreva far riferimento al D. Lgs. 192/2005 che fissava una serie di norme e specifiche al fine di ridurre i consumi energetici degli edifici. Dal 2007 al 2009 è entrato in vigore anche il D. Lgs. 311/2006 che ha affiancato il 192/05. Dal 2009 al 2011 inoltre si sono aggiunti anche il DPR 59/09 e il D. Lgs. 28/11 che hanno introdotto anche una serie di specifiche per l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Ad oggi le principali leggi e norme a cui far riferimento sono contenute quindi in un pacchetto normativo assai complesso che possiamo riassumere qui di seguito:
D. Lgs. 192/05
D. Lgs. 311/06
D. Lgs. 28/11
D.L. 63/13
Legge 90/13
D.M. 26/6/2015
Nel susseguirsi dei vari passaggi si è quindi perduto il DPR 59/09 che sembra essere stato abrogato con l’uscita del D.M. 26/6/2015.
I vari decreti e leggi sopra elencati delineano tutta una serie di adempimenti tecnici e burocratici che riguardano la progettazione e la conduzione degli edifici da un punto di vista energetico. Nelle pagine di questo sito troverete alcuni aspetti ( ad es. la certificazione energetica degli edifici, i requisiti minimi di progetto, le caratteristiche delle relazione tecnica ex Legge 10/91).