La ristrutturazione degli immobili: manutenzione ordinaria

La ristrutturazione degli immobili esistenti: manutenzione ordinaria

Ristrutturazione e manutenzione ordinaria

Il parco edilizio esistente è caratterizzato perlopiù da immobili risalenti agli anni della massima espansione edilizia, in particolare nelle periferie delle grandi città del nostro paese. Si tratta di interi quartieri nati e sviluppati dagli anni ’60-’70 fino alla fine degli anni ’80 e primi anni ’90.

Ad oggi ci troviamo quindi alle prese con immobili oramai datati, sia da un punto di vista architettonico, ma anche in relazione alle questioni di tipo energetico, impiantistico, funzionale. Nasce dunque l’esigenza di rivedere gli immobili esistenti tramite opportuni interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano spesso sia la distribuzione degli spazi interni sia gli impianti termici, elettrici, gas sia la riqualificazione energetica e rifacimenti minori quali le finiture e la manutenzione ordinaria.

Vedremo in vari articoli quali sono le differenze tra i vari tipi di intervento e come queste tipologie diverse di ristrutturazioni sono classificate in base alla normativa vigente da un punto di vista urbanistico ed edilizio.

Indice

  • Le tipologie di lavori di ristrutturazione
  • Interventi di manutenzione ordinaria
  • Esempi di manutenzione ordinaria

Varie tipologie di ristrutturazione

Con il termine “ristrutturazione” si intende comunemente indicare tutta una serie di interventi e lavori edili che riguardano gli immobili ma in realtà ogni fattispecie trova una sue precisa collocazione da un punto di vista normativa e si distinguono varie tipologie quali ad esempio: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione.

Quali interventi sono riconducibili alla manutenzione ordinaria ?

Da un punto di vista legislativo occorre rifarsi al Testo Unico dell’Edilizia (TUE) per trovare la definizione di manutenzione ordinaria. Ebbene all’ Art. 1 Comma 3 troviamo la seguente definizione:

Interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Leggendo la definizione riportata sul Testo Unico dell’Edilizia appare subito chiaro che si parla di interventi che riguardano le “finiture” degli edifici, peraltro non viene specificato il tipo di edifici o la loro destinazione d’uso per cui la definizione ha una validità molto ampia e riguarda in generale tutto il parco edilizio esistente. Si parla quindi di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture. Il concetto di “riparare o rinnovare” le finiture ci sembra molto chiaro e semplice, alla base della manutenzione ordinaria vi è quindi il concetto di “riparare” qualcosa che si è logorato o rovinato magari con il tempo e si interviene per mantenere la sua funzione senza introdurre elementi di novità, sia nelle strutture o nella forma.

Anche per quel che riguarda gli impianti tecnologici (ad es. impianti termici o elettrici) si parla di opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Quindi anche per quel che riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici il legislatore ha rimarcato il concetto di “mantenere in efficienza” ossia interventi di riparazione che non portino novità o modifiche sostanziali rispetto a ciò che è esistente o già in opera.

Alcuni esempi di interventi di manutenzione ordinaria

La definizione di manutenzione ordinaria secondo il Testo Unico dell’Edilizia risulta molto ampia e nel tempo sia gli enti locali o l’Agenzia delle Entrate hanno stilato delle liste di possibili interventi più o meno concordanti.

Ad esempio nella recente guida dell’Agenzia delle Entrate riguardo le detrazioni fiscali (per la manutenzione ordinaria sono previste le detrazioni solo per le parti comuni degli edifici) vengono elencati i seguenti interventi come manutenzione ordinaria:

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni,  l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

 

 

 

Immobili costruiti ante ’67

Gli edifici ante ’67 nelle compravendite immobiliari

Immobili edificati ante ’67

Nella nostra esperienza quotidiana nell’ambito della consulenza tecnica immobiliare ci troviamo spesso davanti a luoghi comuni e a tradizionali modus operandi che spesso portano a successive discussioni, contestazioni e contenziosi tra venditori e acquirenti.

Quando veniamo contattati per la redazione della relazione tecnica di compravendita si tende spesso a sminuire l’importanza delle ricerche storiche e urbanistiche con la famosa frase: ” tanto la casa è ante ’67” oppure “l’immobile è stato costruito prima del ’67” oppure “non ci sono problemi ingegnere, è tutto vecchio, di sicuro ante ’67 !” e altre forme simili.

Cosa sarà mai successo in questo 1967 ? Prima si poteva fare quello ci pareva ? Anzi “potevano” fare quello che pareva a loro (visto che chi scrive ancora non c’era?). Ma che bel periodo direi, ad oggi occorre prestare attenzione anche per una minima opera edilizia.

Ebbene, il tutto nasce da un equivoco comune o meglio una eccessiva semplificazione o estensione di quanto contenuto nella famosa legge sul condono edilizio del 1985 la quale stabiliva che:

Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.”

E ancora:

Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione di cui al sesto comma dell’articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all’atto medesimo.”

Quindi la legge stabiliva che nel caso in cui l’immobile oggetto della compravendita fosse stato “iniziato” in data anteriore al 1 Settembre ’67 non importava elencare gli estremi della licenza o del condono e si poteva procedere con il rogito con una semplice dichiarazione sostitutiva del venditore.

Questo non vuol dire che gli immobili ante ’67 sono tutti sanati d’ufficio e che si possa procedere con la compravendita senza effettuare i controlli sulla effettiva legittimità. Infatti se l’oggetto della compravendita non ha tutte le caratteristiche di legge richieste o non risulta conforme da un punto di vista urbanistico il problema permane e non viene risolto in automatico per il fatto che sia “ante ’67”.

Un esempio banale: all’interno dei nuclei abitati (paesi, cittadine, città ecc…) occorreva già dopo il ’42 una licenza edilizia per poter costruire e già occorreva seguire norme e specifiche ben precise, per cui chi aveva costruito in tali circostanze in maniera abusiva avrebbe dovuto successivamente richiedere certamente il condono per poter regolarizzare l’immobile. In caso contrario al momento di una successiva compravendita o ristrutturazione il problema sarebbe emerso in maniera oggettiva, in quanto anche se la costruzione dell’edificio era iniziata ante ’67  in effetti il bene immobile era e rimaneva abusivo.

Il fatto che l’immobile sia ante ’67 non significa quindi in generale che si possano evitare le verifiche e le analisi urbanistiche del caso. Al fine di operare in maniera corretta e trasparente tra le parti e soprattutto al fine di evitare brutte sorprese post-rogito è sempre consigliato rivolgersi a uno studio tecnico professionale per la redazione della relazione tecnica di compravendita prima del contratto preliminare.

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Dal 30 Giugno 2017 moduli unici per le pratiche edilizie

Pratiche standardizzate per l’edilizia

A seguito dell’accordo tra Stato e Regioni del 4 Maggio 2017, gli studi tecnici e i professionisti del settore tecnico potranno contare su un insieme di moduli standardizzati per la presentazione delle pratiche ai Comuni e/o altri enti. In passato infatti si è assistito ad un proliferare di moduli, pratiche, format e anche procedure assai variegate e variabili tra Comune e Comune. Ciò ha sempre causato molte difficoltà e rallentamenti ai tecnici nonchè di riflesso alle attività edilizie collegate.

In particolare tutti i moduli relativi alle pratiche CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire, CIL per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e la Comunicazione di fine lavori sono stati modificati e resi compatibili  con le ultime modifiche al settore apportate dal: D.lgs 126/2016 e dal D.lgs 222/2016.

Grande novità anche la SCIA per segnalare la agibilità/abitabilità degli immobili, che sarà totalmente asseverata dal tecnico professionista (ingegnere, architetto, ecc…)

Attenzione dunque alla presentazione delle nuove pratiche edilizie, dai porssimi mesi occorrerà adeguarsi ai format standardizzati che i Comuni avranno l’obbligo di adottare e pubblicare sui loro siti istituzionali al fine di renderli fruibili agli utilizzatori.

Parametri edilizi ed urbanistici: il regolamento 64/R della regione Toscana

Negli anni passati si sono susseguite molte evoluzioni normative in materia di edilizia e di urbanistica. Anche a livello regionale abbiamo assistito al proliferare di regolamenti comunali molto specifici e spesso contenenti definizioni e procedure non standardizzate e spesso diverse da comune a comune. Ciò ha portato negli anni ad una situazione del tipo “a mosaico”, con definizioni e parametri edilizi non coerenti e spesso non ben specificati dagli strumenti urbanistici dei vari enti locali. La regione Toscana ha lavorato su questo problema promulgando un regolamento specifico (il regolamento 64/R) che contiene una serie di definizioni e specifiche relative ai parametri edilizi ed urbanistici da adottare in maniera uniforme su tutto il territorio regionale. Il regolamento è in vigore oramai dal 15/5/2015 e prevale nelle definizioni su tutta la “selva” di regolamenti e sub regolamenti dei vari comuni della regione con l’intenzione di fornire uno strumento unitario in ambito edilizio.

Strumento assai utile anche l’allegato A, dove sono riportate una serie di definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi.

Il regolamento può essere scaricato dal seguente link:

Regolamento 64/R della Regione Toscana